Cassazione Civile, Sentenza n. 10811/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ARIF ha impugnato la decisione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. b) della Legge Regione Puglia n. 3/2010 e del d.lgs. 165/2001 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che, siccome ARIF è un ente pubblico non economico, il rapporto di lavoro non poteva trovare disciplina esclusiva nei contratti collettivi di diritto comune; la regolazione doveva avvenire nella specifica contrattazione collettiva pubblica di riferimento (con richiamo anche all'art. 52 d.lgs. 165/2001). In sostanza ARIF chiedeva che non fosse riconosciuta al lavoratore la conversione o l'acquisizione definitiva di inquadramenti superiori per effetto di esercizio di fatto delle mansioni, per incompatibilità con la disciplina dell'impiego pubblico privatizzato e con le regole di programmazione dei posti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di ARIF, ritenendo ARIF ente pubblico non economico e riconoscendo che, pur essendo per il periodo ratione temporis applicabile al lavoratore il CCNL privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, tale applicazione non esclude l'ambito del lavoro pubblico privatizzato: quindi trovano comunque applicazione le regole generali del d.lgs. 165/2001. In particolare la Corte ha stabilito che l'esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto alle retribuzioni corrispondenti all'attività effettivamente svolta, ma non comporta l'acquisizione definitiva della qualifica superiore. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
Legge Regione Puglia n. 3/2010
art. 1, co. 2: persona giuridica di diritto pubblico; art. 12, co. 3 (prima parte): si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale
La legge regionale ha destinato alcuni lavoratori (operai stagionali trasferiti) al CCNL privatistico per specifiche qualifiche, ma tale richiamo va inteso limitatamente a inquadramento, mansioni e trattamento economico; non esclude l'applicazione delle regole generali del d.lgs. 165/2001 tipiche dell'impiego pubblico privatizzato.
D.lgs. 165/2001
Le regole generali dell'impiego pubblico privatizzato (in particolare l'art. 52 coordinato con altre norme quali artt. 6, 40-bis, 48) si applicano anche quando è richiamato un CCNL privatistico per attività istituzionali di enti pubblici non economici; l'esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto alle retribuzioni corrispondenti ma non all'acquisizione automatica dell'inquadramento superiore.
Art. 52 d.lgs. 165/2001
Va letto in coordinamento con le disposizioni di programmazione dei fabbisogni e dotazioni (artt. 6, 40-bis, 48): impedisce che l'esercizio di fatto delle mansioni determini acquisite definitive di inquadramento superiore, preservando la necessità di programmazione/concorsi/vacanza di posti.
Decreto-legge 120/2021 convertito in L. 155/2021, art. 7-bis
Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato ... si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.
Rafforza e armonizza il modello prevedendo limiti di spesa e la partecipazione delle Regioni alla contrattazione, confermando che l'applicazione di CCNL privatistici agli addetti agricoli/forestali non è incompatibile con vincoli e regole del pubblico impiego.
Costituzione, art. 117, co. 2, lett. l)
Richiama l'esclusiva legislativa statale sulla materia dell'ordinamento civile; implica che le Regioni non possono disciplinare in modo da alterare le regole fondamentali del rapporto di lavoro privatistico che ricadono nella materia dell'ordinamento civile.
Massime di principio
- L'applicazione di un contratto collettivo privatistico a lavoratori di un ente pubblico non economico non implica la fuoriuscita del rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato: trovano applicazione le regole generali del d.lgs. 165/2001 salvo espressa disposizione di segno contrario.
- L'esercizio di fatto di mansioni superiori attribuisce il diritto alle corrispondenti retribuzioni per l'attività effettivamente svolta, ma non determina automaticamente l'acquisizione definitiva della qualifica o dell'inquadramento superiore (necessaria verifica dei presupposti di legge, concorsi, programmazione dei posti).
- Le normative regionali che richiamano CCNL privatistici vanno interpretate coerentemente con i principi dell'ordinamento statale (art. 117 Cost.) e con le regole di programmazione e sostenibilità finanziaria dell'impiego pubblico stabilite dal d.lgs. 165/2001.
- In contenziosi simili il giudice deve verificare separatamente: a) la natura pubblica o privata dell'ente; b) la portata del richiamo al CCNL (se limitato a profili retributivi/inquadramento o se estensivo); c) l'effettivo svolgimento di mansioni superiori e le conseguenze retributive senza attribuire automaticamente il nuovo profilo giuridico.
- Le evoluzioni legislative nazionali (es. art. 7-bis d.l. 120/2021 conv. L. 155/2021) tendono ad armonizzare la partecipazione regionale alla contrattazione e a vincolare l'applicazione dei CCNL ai limiti di spesa e ai vincoli delle pubbliche amministrazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 24 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 10826/2023 del 24/04/2023
- Sentenza lavoro · 24 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 10848/2023 del 24/04/2023
- Sentenza lavoro · 24 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 10859/2023 del 24/04/2023
- Sentenza lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 10994/2023 del 26/04/2023
- Sentenza lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 10992/2023 del 26/04/2023
- Sentenza lavoro · 26 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 10990/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →