Cassazione Civile, Sentenza n. 10859/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo per presunta mancata o invalida notifica di cartelle di pagamento e avvisi di addebito; dedotta prescrizione/decadenza dei crediti risultanti nell'estratto di ruolo; censura delle riproduzioni informatiche dei referti di notifica (contestazione di conformità all'originale), della legittimità delle notifiche via PEC e denuncia di nullità processuali per mancata verificazione e per mancato tempestivo disconoscimento delle scritture e sottoscrizioni
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente non ha dimostrato il necessario interesse ad agire rispetto all'impugnazione dell'estratto di ruolo, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022 che specifica i casi in cui l'invalida notifica della cartella dà diritto a tutela giurisdizionale immediata. La Corte ha ritenuto che, in assenza della dimostrazione dell'interesse così circoscritto, l'azione è priva di rilevanza e pertanto inammissibile. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4
Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme processuali relative a disconoscimento e verificazione delle scritture
artt. 112, 214, 215, 216 c.p.c.
Norme richiamate in relazione alle regole sul disconoscimento, produzione e valutazione delle scritture e sulla richiesta di verificazione; la Corte valuta che i rilievi del ricorrente erano generici e non idonei a inficiare la prova
art. 2702 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di tempestivo disconoscimento dell'autenticità delle scritture; la Corte ha ritenuto non comprovato il tempestivo disconoscimento idoneo a inficiare le produzioni documentali
art. 2712 c.c.
Richiamato nella giurisprudenza citata: presunzione di conformità delle riproduzioni informatiche salvo contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite; la Corte ha ritenuto le contestazioni del ricorrente del tutto generiche
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. l. n. 215/2021)
Norma centrale alla decisione: specifica i casi in cui l'invalida notificazione della cartella determina l'interesse ad agire (es. pregiudizio per partecipazione ad appalti pubblici, riscossione da parte di soggetti pubblici, perdita di benefici). La Corte applica la pronuncia delle Sezioni Unite che stabilisce che tale normativa si applica anche ai processi pendenti e delimita la condizione dell'interesse ad agire
L. n. 53 del 1994, art. 3-bis
Ricordata dal ricorrente in relazione alle notifiche via PEC: la doglianza era che la PEC usata non risultava da pubblici registri; la Corte ha ritenuto la censura non sufficientemente provata
D.Lgs. n. 50/2016, art. 80, comma 4
Citato come esempio del possibile pregiudizio (parte della nozione di interesse tutelato dall'art.12, comma 4-bis DPR 602/1973) quando l'iscrizione a ruolo può incidere sulla partecipazione ad appalti
D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, art. 1, comma 1
Richiamato come riferimento ai soggetti pubblici la cui riscossione può creare il pregiudizio previsto dall'art.12, comma 4-bis
D.P.R. n. 602/1973, art. 48-bis
Citato nel contesto delle verifiche che possono essere effettuate da soggetti pubblici e che rientrano negli esempi di pregiudizio utili a dimostrare l'interesse ad agire
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Richiamato per spiegare la funzione 'recuperatoria' dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in alcune decisioni di merito precedenti
art. 617 c.p.c.
Richiamato dalle Sezioni Unite: l'irregolarità della sequenza procedimentale può essere dedotta in opposizione agli atti esecutivi ai sensi di quest'articolo (termine di venti giorni dall'atto contestato)
Cass. SS.UU. n. 26283/2022
Decisione nomofilattica fondamentale: precisa l'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, stabilisce che la norma si applica ai processi pendenti, delimita i casi in cui l'invalida notifica rende ammissibile l'azione contro l'estratto di ruolo e indica le modalità e i termini per dimostrare l'interesse ad agire
art. 363, comma 3 c.p.c.
Usato per enunciare principi di diritto in favore della legge (richiamo alle massime ufficiali tratte dalla decisione delle Sezioni Unite)
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nella parte dispositiva finale in ordine al versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo processuale, quando sussistono i presupposti
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancata o invalida notifica della cartella è ammessa solo se il ricorrente dimostra l'interesse specifico previsto dall'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973 (es. pregiudizio per partecipazione ad appalti, riscossione da parte di soggetti pubblici, perdita di benefici). In assenza di tale dimostrazione l'azione è inammissibile.
- La decisione delle Sezioni Unite n. 26283/2022 si applica ai processi pendenti: il giudicante valuterà se il ricorrente ha prodotto la prova dell'interesse nei termini processuali previsti (deposito documentale fino all'udienza di discussione, rimessione in termini nelle fasi di merito ove applicabile, ecc.).
- La contestazione della conformità all'originale di riproduzioni informatiche deve essere chiara, circostanziata ed esplicita; eccezioni generiche non sono idonee a pregiudicare il valore probatorio dei documenti elettronici.
- Contestate notifiche via PEC richiedono l'accertamento della regolarità dell'indirizzo (esistenza negli elenchi pubblici/registro) e vanno documentate in modo puntuale; contestazioni generiche sulla PEC sono normalmente inefficaci.
- Se si vuole tutelarsi contro effetti esecutivi dell'iscrizione a ruolo, vanno valutate azioni alternative previste dall'ordinamento (es. opposizione all'esecuzione, impugnazione di atti esecutivi, impugnazione di iscrizione ipotecaria o provvedimenti espropriativi), poiché il divieto generalizzato di impugnare l'estratto di ruolo non lascia vuoti di tutela praticabili con altri rimedi.
- Per far valere la prescrizione o la decadenza dei crediti risultanti dall'estratto di ruolo è necessario provare gli atti interruttivi o le cause di estinzione e reagire nei termini processuali opportuni; la sola produzione di istanze di rateizzazione non sempre integra un atto interruttivo efficace senza adeguata prova.
- Le censure processuali relative a disconoscimento e richiesta di verificazione delle scritture devono essere svolte tempestivamente (in particolare alla prima udienza utile) e supportate da istanze specifiche; il mancato tempestivo disconoscimento può precludere tali eccezioni.
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