Cassazione Civile, Sentenza n. 10826/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti deducevano l'invalidità dei contratti di apprendistato per difetto dei requisiti formali e sostanziali: i piani formativi non erano stati sottoscritti contestualmente al contratto; i piani non individuavano concretamente il percorso formativo necessario per ottenere la qualifica di Operatore di Assistenza; non era garantita la quantità minima annuale di formazione prevista dal CCNL (120 ore annue) e la Corte d'appello aveva conteggiato ore di formazione esterna presso l'ente Capac anche quando i piani formativi le escludevano o le prevedevano solo per il primo anno, e in alcuni casi tali attività non risultavano registrate nei libretti/registri formativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha richiamato il principio che, per i contratti di formazione/apprendistato, la forma scritta è prescritta ad substantiam e i piani formativi devono essere sottoscritti anteriormente o contestualmente all'inizio del rapporto; la mancata osservanza di tale requisito formale comporta la nullità dell'impianto contrattuale di apprendistato e la conseguente costituzione, fin dall'origine, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La sentenza di merito (Corte d'Appello) è censurata sul punto e la causa è rimessa agli ulteriori provvedimenti conseguenti alla declaratoria di invalidità (con esito favorevole ai ricorrenti quanto alla questione formale).
Norme richiamate
d.lgs. n. 276/2003, art. 49
L'art.49 e i suoi commi sono richiamati per i requisiti formali e sostanziali dell'apprendistato; la Corte interpreta la normativa in senso restrittivo sul piano formale richiedendo la sottoscrizione del piano formativo anteriormente o contestualmente all'assunzione
c.c.n.l. AISA 2007/2010, art. 19.4 e 19.6
Le disposizioni del CCNL disciplinano il monte ore minimo di formazione (es. 120 ore annue) e le modalità di svolgimento (formazione interna/esterna); la Corte valuta la corretta qualificazione e conteggio delle ore e le previsioni dei piani formativi
cod. civ. art. 1325
Riferimento ai requisiti del contratto (accordo delle parti); utilizzato per valutare la validità formale del contratto di apprendistato
cod. civ. artt. 1362 e 1370
Canoni ermeneutici e regole di interpretazione del contratto: l'art.1370 (contratto predisposto da una parte) richiama l'interpretazione in favore della parte che non l'ha predisposto, ma la Corte rileva che la forma scritta ad substantiam non può essere supplita da interpretazioni favorevoli quando manca la sottoscrizione contestuale
cod. civ. artt. 2697 e 2729
Regole sulla prova e sulla documentazione probatoria; rilevanza della tenuta di libretti/registri della formazione per dimostrare l'effettivo svolgimento delle ore
cod. proc. civ. artt. 115 e 116
Principi relativi alla valutazione della prova e ai mezzi di prova impiegati in giudizio
Massime di principio
- Il piano formativo dell'apprendistato è requisito formale essenziale: deve essere predisposto e sottoscritto anteriormente o contestualmente all'inizio del rapporto; il mancato rispetto di tale forma ad substantiam può determinare la nullità dell'apprendistato e la trasformazione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato.
- La quantità minima di formazione prevista dal contratto collettivo (es. 120 ore/anno) è inderogabile; l'assenza o l'insufficienza documentata delle ore obbligatorie può compromettere la natura dell'apprendistato.
- Le ore di formazione esterna (p.es. presso enti accreditati) possono essere computate nel monte ore obbligatorio solo se il piano formativo le prevede e se risultano adeguatamente documentate nei registri/libretti formativi; la semplice produzione di documenti non registrati può non essere sufficiente.
- Se il piano formativo è stato predisposto unilateralmente dal datore di lavoro, le clausole contrattuali si interpretano in favore del lavoratore (art.1370 c.c.), ma tale principio non supplisce all'assenza di requisiti formali essenziali.
- L'onere probatorio circa l'effettivo svolgimento della formazione grava sul datore di lavoro: è necessario conservare e produrre registri/libretti e documentazione delle attività formative svolte.
- La possibilità di ‘compensare’ ore non svolte in un anno con ore svolte in altro anno dipende dalle previsioni normative e dal piano formativo: in assenza di una espressa possibilità, il conteggio annuale va rispettato.
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