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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08928/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità penale. Il primo ricorrente ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la valutazione di merito fosse ingiustificata. Il secondo ricorrente ha contestato l'affermazione di responsabilità, deducendo vizi di motivazione e di valutazione della prova, e ha inoltre lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, identificata nel mancato espletamento di una perizia grafologica. La Corte rileva che le doglianze del primo ricorso sono generiche e manifestamente infondate, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la gravità del reato e i precedenti specifici. Quanto al secondo ricorso, osserva che le censure sulla responsabilità reiterano contestazioni di merito non deducibili in cassazione e difettano di specificità; inoltre, il mancato conferimento della perizia non integra motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché la perizia è mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice e non qualificabile come prova decisiva, risultando peraltro l'accertamento richiesto superfluo ai fini della prova del coinvolgimento dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata assunzione della prova può essere dedotta in cassazione solo se riguarda una prova decisiva; la perizia non rientra in tale nozione perché mezzo di prova neutro e discrezionale.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di specificità, il ricorso è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura dei fatti già esaminati in appello.
  • La perizia non costituisce, di regola, "prova decisiva" ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché è un mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o manchi del tutto; non è sufficiente una critica meramente assertiva o generica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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