Sentenza del 27/02/2015 n. 4032 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Amministrazione aveva rilevato che T.E. aveva incassato assegni bancari per complessive lire 3.293.440.000, emessi da due società. Ritenute inattendibili le spiegazioni del contribuente, secondo cui gli assegni erano stati cambiati per amicizia e favore nei confronti di un terzo, l'Ufficio aveva considerato tali somme ricavi non dichiarati derivanti da attività d'impresa. Il contribuente ha contestato la tempestività dell'accertamento relativo al 1992, la validità della presunzione fondata sugli incassi bancari, la motivazione della CTR e la mancata deduzione dei costi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'accertamento relativo al 1992, poiché la proroga prevista dalla Legge n. 448 del 1998 si applicava ai termini in scadenza il 31 dicembre 1998, prorogandoli fino al 30 giugno 1999. Ha inoltre considerato legittima la presunzione secondo cui l'incasso degli assegni, unito all'inattendibilità delle spiegazioni del contribuente, dimostrava l'esistenza di ricavi d'impresa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La mancata deduzione dei costi è stata ritenuta corretta, perché il contribuente non aveva specificamente allegato né provato alcun costo. Nessuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva in Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Termine per la notifica degli avvisi di accertamento.
Il termine relativo all'anno 1992, in scadenza il 31 dicembre 1998, è stato validamente prorogato dalla legge successiva fino al 30 giugno 1999; la notifica del 15 giugno 1999 è quindi tempestiva.
Legge n. 448 del 1998, art. 9
I termini che scadono il 31 dicembre 1998 sono prorogati al 30 giugno 1999.
La norma non proroga termini già definitivamente scaduti, ma termini in scadenza alla fine del 31 dicembre 1998, operando con effetto immediato dal 1° gennaio 1999.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
L'incasso documentato degli assegni costituisce il fatto noto dal quale il giudice può inferire l'esistenza di un'attività d'impresa e di ricavi, soprattutto quando le spiegazioni alternative del contribuente risultano inattendibili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
Accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione.
In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito sulla base di qualsiasi dato o notizia acquisita e utilizzare anche presunzioni prive dei requisiti ordinari di precisione, gravità e concordanza; spetta al contribuente fornire la prova contraria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a)
Accertamento induttivo del reddito d'impresa.
La disposizione non era quella applicabile al caso concreto, disciplinato invece dall'art. 41 per l'omessa dichiarazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
Regole sulla deducibilità dei costi.
I costi non possono essere dedotti in modo automatico o presuntivo quando il contribuente non li ha contabilizzati, specificamente allegati e provati.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Onere di formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi.
Il motivo relativo a un vizio di motivazione è inammissibile se non indica chiaramente il fatto controverso e le ragioni specifiche dell'insufficienza motivazionale mediante un'apposita sintesi.
Massime di principio
- Gli accrediti o gli incassi bancari costituiscono elementi probatori rilevanti per ricostruire ricavi non dichiarati, soprattutto se il contribuente non offre una spiegazione documentata, coerente e credibile.
- In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può utilizzare ampiamente dati bancari e presunzioni; una volta fornito un quadro presuntivo plausibile, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'inesistenza o la minore entità del reddito.
- La contestazione di ricavi presunti non è sufficiente per ottenere la deduzione dei costi: questi devono essere indicati in modo specifico e provati con documentazione idonea.
- Una legge può prorogare un termine fiscale in scadenza anche se entra in vigore il giorno successivo alla data formalmente indicata per la scadenza, purché il termine non sia già definitivamente decorso prima dell'entrata in vigore della proroga.
- Nel ricorso per Cassazione, le censure relative alla motivazione devono indicare con precisione il fatto controverso e il concreto difetto della decisione; formulazioni generiche comportano l'inammissibilità del motivo.
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