Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un lungo contenzioso successorio e di riduzione tra eredi, in cui una parte aveva agito sostenendo che alcuni atti di compravendita stipulati dal de cuius fossero in realtà simulati o comunque donazioni indirette, con conseguente lesione di legittima e richiesta di collazione/riduzione. La Corte d'appello di Venezia aveva confermato in larga parte il rigetto della simulazione e solo parzialmente accolto la domanda di riduzione. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ma questo era stato dichiarato improcedibile per mancata dimostrazione tempestiva del deposito della relata di notificazione della sentenza d'appello, necessaria per verificare il rispetto del termine breve. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. la stessa parte ha dedotto errore di fatto revocatorio, sostenendo che la Corte aveva omesso di considerare la produzione, all'iscrizione a ruolo, della copia autentica della notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata. In sede rescissoria ha inoltre affermato che, essendo stata nel frattempo revocata dalla Corte d'appello la sentenza impugnata in cassazione, era cessata la materia del contendere e il ricorso originario doveva essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese e esclusione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'errore di fatto revocatorio dedotto, rilevando che dagli indici degli atti e dalla nota di iscrizione a ruolo non poteva escludersi la tempestiva produzione della relata di notifica della sentenza impugnata. Ha quindi revocato l'ordinanza n. 4930/2022 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Nella fase rescissoria ha poi preso atto che la sentenza d'appello oggetto di impugnazione era stata nel frattempo revocata dalla stessa Corte territoriale, con conseguente cessazione della materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso originario. Per questo ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato, perché l'esito dipendeva da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è il rimedio utilizzato per denunciare l'errore di fatto revocatorio avverso un'ordinanza della Corte di cassazione.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando la decisione sia fondata su un errore percettivo.
art. 369 c.p.c.
impone il deposito tempestivo della documentazione necessaria a dimostrare la procedibilità del ricorso, inclusa la prova della notificazione della sentenza impugnata quando rilevante per il termine breve.
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve di impugnazione, la cui osservanza deve essere verificata mediante la prova della notificazione della sentenza.
art. 1417 c.c.
citato nei motivi originari sul regime probatorio della simulazione.
art. 1414 c.c.
citato nei motivi originari per contestare la qualificazione dei negozi come simulati o come negozi misti a donazione.
art. 2697 c.c.
richiamato quale norma sull'onere della prova, in relazione alla dimostrazione della simulazione e del pagamento del prezzo.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione al valore delle presunzioni nella prova della simulazione.
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare l'asserita ultrapetizione o la qualificazione come domanda nuova della domanda di accertamento dei negozi misti a donazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per escludere, in presenza di un epilogo dovuto a evento sopravvenuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile quando la decisione di legittimità sia fondata sulla mancata percezione di un documento o di una produzione in realtà presente negli atti, purché tale elemento emerga ragionevolmente dal fascicolo e dalla documentazione processuale.
- Nel giudizio di cassazione l'improcedibilità per mancato deposito della prova della notificazione della sentenza impugnata presuppone che tale prova non risulti tempestivamente prodotta; se dagli atti non può escludersi la produzione, la declaratoria di improcedibilità può essere revocata.
- La revocazione o altro evento sopravvenuto che elimini la pronuncia impugnata determina cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e quindi sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell'impugnazione.
- L'interesse all'impugnazione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se la pronuncia impugnata viene meno nel frattempo, il ricorso diviene inammissibile.
- Quando l'esito del giudizio di legittimità dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- In tema di simulazione, le censure sulla valutazione delle presunzioni e sull'onere della prova devono confrontarsi con l'accertamento di merito, ma nel caso esaminato tali profili restano assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
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