Sentenza del 27/10/2022 n. 31832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha richiesto la revocazione (e in subordine la correzione di un errore materiale) dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1307/2021 sostenendo che la Corte si era pronunciata su un vizio diverso da quello dedotto in cassazione: secondo A. 89 Uno Srl l'unica questione da decidere era l'applicabilità dell'esimente fornite dall'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000 (condizioni di obiettiva incertezza) rispetto al ritardato versamento IRAP 2005, mentre la Corte avrebbe erroneamente applicato e fondato la decisione anche sul D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156 (norma che limita la riduzione delle sanzioni per particolari annualità).
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore di fatto (requisito dell'art. 395 c.p.c., n. 4) ma una valutazione giuridica ed interpretativa del motivo di cassazione: la norma D.L. 17/2005 era espressamente menzionata nel ricorso di legittimità e riprodotta nel corpo del mezzo, per cui la decisione della Corte che ne ha dato applicazione è una decisione di diritto non suscettibile di revocazione per errore di fatto. Anche la domanda alternativa di correzione materiale è stata respinta perché non si tratta di difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la rappresentazione grafica, ma di una scelta motivata di merito; pertanto il provvedimento impugnato resta integro e la ricorrente è soccombente.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10, comma 3
norma richiamata dalla ricorrente come possibile esimente per condizioni di obiettiva incertezza circa l'applicabilità dell'IRAP; la Corte ha valutato la questione ma non ha ritenuto che da ciò derivi un errore di fatto impugnabile mediante revocazione.
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156
In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive ... non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni ...
la Corte ha ritenuto che tale disposizione fosse espressamente invocata nel ricorso per cassazione e che, applicandola, si giustificasse l'accoglimento dell'impugnazione dell'Amministrazione; da ciò deriva che la sua menzione non era meramente incidentale ma parte del thema decidendum.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione IRAP)
riferimento alla disciplina dell'IRAP quale oggetto della controversia sulla compatibilità e sulla conseguente incertezza applicativa.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
norma richiamata nel contesto delle disposizioni sulle riduzioni delle sanzioni che il D.L. 106/2005 esclude per talune annualità.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2
ulteriore riferimento normativo collegato alle riduzioni sanzionatorie menzionate nel provvedimento impugnato.
Codice di procedura civile, art. 391-bis e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
disciplinano la revocazione per errore di fatto; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la revocazione ai soli errori di fatto immediatamente percepibili e non alle valutazioni giuridiche.
Codice di procedura civile, art. 287 c.p.c.
norma sulla correzione degli errori materiali: procedura ammessa solo per difetti evidenti di trascrizione o grafica e non per le valutazioni giuridiche della motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamata nella parte finale per l'ulteriore contributo unificato; menzionata solo per effetti di regolamentazione contributiva.
Massime di principio
- La revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 è ammessa solo per errori di fatto immediatamente percepibili dal testo della decisione; non è lo strumento idoneo per contestare mere valutazioni giuridiche o interpretazioni del giudice.
- La correzione degli errori materiali (art. 287 c.p.c.) si limita ai difetti di trascrizione o rappresentazione grafica che non incidono sul contenuto concettuale della decisione; non può essere usata per cambiare la portata giuridica di una motivazione.
- Se una parte ha menzionato espressamente e riprodotto una norma nel proprio ricorso di legittimità, la Corte può decidere in base a quella norma: la successiva contestazione per revocazione che la norma fosse stata 'solo incidentale' sarà difficilmente accolta.
- Per impugnare una valutazione giuridica della Corte di legittimità la via corretta non è la revocazione ma gli eventuali rimedi straordinari previsti dalla legge (se esistenti) o richieste preventive e chiare nella fase di merito/impugnazione precedente.
- In fase di impugnazione è importante formulare in modo chiaro e distinto le norme e le questioni di diritto che si intendono sollevare: l'inclusione ripetuta di una norma nelle ragioni di ricorso può rendere quella questione parte del thema decidendum e limitare future contestazioni procedurali.
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