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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2567

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Normativa europea32022R2567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per recepire le modifiche del quadro normativo UE sul sistema di autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli. Introduce precisazioni su calcolo della superficie disponibile, pubblicità delle decisioni nazionali, criteri di priorità applicabili anche a livello regionale e nuove regole per autorizzazioni aggiuntive legate a diritti di impianto convertibili entro il 31 dicembre 2022. Aggiorna inoltre gli allegati, comprese le tabelle di notifica alla Commissione e l’elenco dei campioni per la banca dati analitica isotopica.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 adeguando il sistema di autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli alle modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013, con aggiornamenti su criteri di priorità, notifiche e autorizzazioni aggiuntive per il triennio 2023-2025.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e, indirettamente, ai richiedenti autorizzazioni per nuovi impianti e agli operatori del settore vitivinicolo interessati ai criteri di priorità e alle notifiche obbligatorie. Riguarda la gestione nazionale e, se del caso, regionale della superficie disponibile per nuovi impianti, le domande di autorizzazione, le raccomandazioni degli organismi professionali e la trasmissione di dati alla Commissione. Le modifiche incidono soprattutto sulle campagne e sugli adempimenti dal 2022 in avanti, con disciplina specifica per le autorizzazioni aggiuntive concedibili nel 2023, 2024 e 2025 e per le comunicazioni entro il 1° marzo 2023.

Modifica del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per adeguarlo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 nel quadro dell’OCM unica dei prodotti agricoli. L’obiettivo è allineare le regole applicative sul sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, migliorando trasparenza, flessibilità amministrativa e coerenza dei criteri di assegnazione.

Ambito e finalità della modifica

La disciplina riguarda in via principale gli Stati membri nella gestione del contingente annuale di superficie disponibile per nuovi impianti viticoli e nella relativa allocazione ai richiedenti. Il regolamento incide anche sugli adempimenti di notifica alla Commissione, sui criteri di priorità da applicare in sede di graduatoria e sulla gestione delle autorizzazioni connesse a diritti di impianto convertibili.

Superficie disponibile per nuovi impianti e decisioni nazionali

Gli Stati membri che limitano la superficie disponibile per nuovi impianti devono rendere pubbliche, entro il 1° marzo di ciascun anno, la decisione adottata e le ragioni che la giustificano. La decisione deve altresì precisare quale metodo di calcolo sia stato scelto ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013: la superficie vitata totale effettiva al 31 luglio dell’anno precedente oppure il metodo storico basato sulla superficie effettivamente vitata al 31 luglio 2015, maggiorata della superficie coperta da diritti di impianto convertibili.

Gli Stati membri possono fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni provenienti da organizzazioni professionali riconosciute o da gruppi di produttori interessati, in modo da poterle esaminare prima della decisione finale. Le raccomandazioni ricevute devono essere rese pubbliche, a presidio della trasparenza del procedimento.

Criteri di priorità e graduazione delle domande

La modifica conferma che gli Stati membri possono scegliere quali criteri di priorità applicare tra quelli previsti dal regolamento di base e possono farlo a livello nazionale o regionale. È inoltre espressamente ammessa la ponderazione differenziata dei criteri selezionati, anche variabile per regione, con conseguente costruzione di una graduatoria delle domande sulla base della conformità ai criteri e dei pesi attribuiti.

L’allegato I sostituito dettaglia il meccanismo di attribuzione dei punti: gli Stati membri definiscono una scala unica nazionale o regionale, assegnano punteggi in funzione del grado di conformità di ogni domanda e applicano una formula di ponderazione per ottenere il punteggio totale. Le autorizzazioni sono poi concesse in ordine di graduatoria fino all’esaurimento degli ettari disponibili; in caso di parità al livello dell’ultima soglia disponibile, gli ettari residui sono assegnati proporzionalmente. Se viene raggiunto il limite di una regione o di una zona DOP, IGP o senza indicazione geografica, ulteriori domande di quella zona non possono essere accolte.

Aggiornamento dei criteri specifici di priorità

Il regolamento recepisce le modifiche ai criteri sostanziali di priorità del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per il criterio relativo alla conservazione delle risorse genetiche delle viti, il richiedente deve indicare, se del caso, le varietà che intende coltivare e tali varietà devono figurare in un elenco pubblico di varietà ammissibili predisposto dall’autorità competente dello Stato membro e classificate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento di base. Gli Stati membri che intendono applicare questo criterio devono rendere tale elenco disponibile con largo anticipo rispetto alla fase di presentazione delle domande.

Per il criterio economico, la domanda deve contenere informazioni di natura economica idonee a dimostrare un miglioramento passato dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati dell’azienda, secondo le indicazioni dell’allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Per il criterio relativo alle piccole e medie imprese, la modifica chiarisce che, nel caso di imprese miste, ai fini della verifica delle soglie rileva soltanto la superficie delle particelle viticole dell’azienda del richiedente non beneficiarie delle esenzioni previste dall’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Autorizzazioni aggiuntive per diritti di impianto convertibili

Una parte centrale della riforma riguarda l’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente agli Stati membri di concedere autorizzazioni per superfici coperte da diritti di impianto ancora convertibili al 31 dicembre 2022 ma non convertiti. Tali superfici devono essere notificate alla Commissione e possono essere aggiunte, in tutto o in parte, alle autorizzazioni per nuovi impianti nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025.

La scelta di spalmare tali autorizzazioni su un triennio risponde all’esigenza di attenuare gli effetti di mercato derivanti da un aumento improvviso delle nuove superfici vitate e di consentire una gestione più graduale dell’offerta e dei mezzi di produzione necessari.

Notifiche alla Commissione e allegati aggiornati

L’articolo 33 viene modificato per allineare le notifiche obbligatorie ai nuovi flussi informativi: gli Stati membri devono utilizzare il modulo dell’allegato IV, parte II, per le notifiche relative all’articolo 63, paragrafo 4, all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione modificato.

È previsto inoltre, in via derogatoria, che entro il 1° marzo 2023 gli Stati membri comunichino alla Commissione le autorizzazioni concesse tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022 sulla base della conversione di diritti di impianto validi.

L’allegato IV aggiorna i modelli di comunicazione, introducendo anche il riferimento alla superficie di cui all’articolo 68, paragrafo 2 bis, per gli anni 2023-2025 e fissando il termine di notifica al 1° marzo. Per le comunicazioni periodiche resta fermo il termine del 1° novembre, mentre per il periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022 la comunicazione è eccezionalmente dovuta entro il 1° marzo 2023.

Banca dati analitica isotopica

L’allegato III, parte II, aggiorna il numero di campioni annui che ciascuno Stato membro deve prelevare per la banca dati analitica di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. Il Regno Unito è eliminato dall’elenco degli Stati membri, in coerenza con il suo status di Stato terzo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Decisioni preliminari sulla superficie disponibile per nuovi impianti

Gli Stati membri che limitano la superficie totale disponibile per nuovi impianti devono pubblicare entro il 1° marzo della rispettiva annualità la decisione e le relative motivazioni. Nella decisione deve essere indicato se il calcolo avviene ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), oppure lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono inoltre fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni di organizzazioni professionali o gruppi di produttori interessati; le raccomandazioni ricevute devono essere rese pubbliche.

Criteri di priorità applicabili a livello nazionale o regionale

Gli Stati membri possono stabilire quali criteri di priorità applicare tra quelli previsti per l’assegnazione delle autorizzazioni e decidere se applicarli a livello nazionale o regionale. Possono anche attribuire pesi diversi ai criteri selezionati, con graduatoria delle domande basata sulla conformità ai criteri e sulla ponderazione scelta.

Aggiornamento dei criteri di priorità per le domande

Per il criterio relativo alla conservazione delle risorse genetiche delle viti, le domande devono indicare le varietà che si intende coltivare, purché incluse in un elenco pubblico di varietà ammissibili predisposto dall’autorità competente e classificate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per il criterio economico, le domande devono contenere dati idonei a dimostrare l’aumento di efficienza in termini di costi, competitività o presenza sui mercati dell’azienda. Per il criterio relativo alle piccole e medie imprese, per le imprese miste conta solo la superficie delle particelle viticole ai fini del rispetto delle soglie.

Autorizzazioni aggiuntive per diritti di impianto convertibili

Gli Stati membri che decidono di mettere a disposizione autorizzazioni aggiuntive ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oltre all’1 % della superficie vitata totale, devono notificare alla Commissione la superficie interessata entro il 1° marzo degli anni 2023, 2024 e 2025. È prevista anche una notifica specifica, entro il 1° marzo 2023, delle autorizzazioni concesse tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022 sulla base della conversione di diritti di impianto validi.

Regole di assegnazione secondo i criteri di priorità

L’allegato I sostituisce le regole di ripartizione della superficie assegnabile secondo i criteri di priorità: selezione dei criteri a livello nazionale o regionale, possibilità di ponderazione uniforme o differenziata, attribuzione di punteggi alle domande secondo una scala unica, graduatoria sulla base di formula matematica e concessione delle autorizzazioni fino a esaurimento degli ettari disponibili. Se si raggiunge il limite di una regione o di una zona DOP/IGP o senza indicazione geografica, non sono accolte ulteriori domande di quella zona.

Aggiornamento della banca dati analitica isotopica

L’allegato III, parte II, aggiorna il numero di campioni annui che gli Stati membri devono prelevare per la banca dati analitica: il Regno Unito è eliminato dall’elenco e sono confermati gli obblighi quantitativi per gli altri Stati membri indicati.

Modelli e termini di notifica alla Commissione

L’allegato IV aggiorna il modello per la comunicazione della percentuale di autorizzazioni per nuovi impianti e include la superficie relativa all’articolo 68, paragrafo 2 bis, per gli anni 2023-2025. Il termine di notifica è fissato al 1° marzo per tali comunicazioni; per la tabella relativa alle notifiche annuali è confermato il termine del 1° novembre, con una comunicazione transitoria per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 entro il 1° marzo 2023.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolisettore vitivinicoloautorizzazioni amministrativenotifiche e controlli

Testo integrale

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