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Ordinanza

Ordinanza n. 124/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio recante divieto di detenere armi e munizioni e sospensione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 27 maggio 2026, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, tra gli altri profili, l’incompetenza dell’autorità emanante, la violazione dell’art. 4-bis, comma 4, R.D. n. 635/1940 e l’illegittimità della misura adottata nei confronti della propria qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. La vicenda traeva origine da una situazione di grave conflittualità con l’ex convivente, funzionario della Polizia Locale, caratterizzata da reciproche denunce per minacce, aggressioni, condotte vessatorie e lesioni. La Prefettura aveva ritenuto sussistente un rischio di non affidabilità nell’uso delle armi, valorizzando anche la prossimità temporale degli accadimenti al trasferimento della ricorrente e la necessità di mantenere rapporti con l’ex convivente, dal quale aveva avuto una figlia ancora piccola.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per ritenuta carenza di fumus boni iuris. Ha escluso il vizio di incompetenza, rilevando che i fatti si erano verificati nel territorio di riferimento dell’autorità prefettizia. Ha inoltre osservato che la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza conferita nel 2020 era stata limitata alla durata del contratto con il Comune e all’ambito territoriale del medesimo ente; venuto meno tale presupposto dal 6 marzo 2026, la qualifica doveva ritenersi automaticamente decaduta, con conseguenti riflessi anche sull’interesse della ricorrente. Quanto alla violazione dell’art. 4-bis, comma 4, R.D. n. 635/1940, il Collegio ha ritenuto che, al di là della qualificazione formale, il provvedimento avesse disposto la revoca della qualifica, poiché una sospensione avrebbe natura temporanea mentre quella adottata era di durata indeterminata e fondata sulla non affidabilità nell’uso delle armi. La motivazione è stata ritenuta sufficiente e non illogica: la persistente conflittualità, le reciproche denunce e la necessità di ulteriori rapporti tra gli ex conviventi impedivano di escludere il rischio di ulteriori tensioni suscettibili di sfociare in conseguenze gravi mediante l’uso improprio di un’arma. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931

    Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenere armi e munizioni.

  • art. 5, comma 5, legge n. 65/1986

    possono portare, senza licenza, le armi

    La disposizione riguarda la possibilità per gli appartenenti alla Polizia municipale cui sia stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di portare armi senza licenza; il TAR ha tuttavia rilevato che, nel caso concreto, la qualifica era automaticamente decaduta per il venir meno dei limiti temporali e territoriali del conferimento.

  • art. 4-bis, comma 4, R.D. n. 635/1940

    È stato interpretato nel senso che la sospensione della qualifica ha natura temporanea ed è collegata alle ipotesi espressamente previste dalla disposizione; una misura di durata indeterminata, fondata sulla non affidabilità nell’uso delle armi, è stata qualificata sostanzialmente come revoca, indipendentemente dalla denominazione formale utilizzata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per l’assenza di un sufficiente fumus boni iuris.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente e dell’ex convivente a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenere armi può essere sostenuto da una valutazione prognostica di non affidabilità, fondata su elementi concreti e attuali dai quali emerga il rischio che situazioni di conflittualità personale possano sfociare nell’uso improprio dell’arma.
  • La motivazione del provvedimento prefettizio in materia di armi è sufficiente quando espone le circostanze concrete della conflittualità, la loro prossimità temporale e gli ulteriori fattori che rendono plausibile il protrarsi dei rapporti tra le persone coinvolte, senza che sia necessario dimostrare la certezza di future condotte pericolose.
  • La sospensione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ha natura temporanea; una misura di durata indeterminata, adottata per la ritenuta non affidabilità nell’uso delle armi, può essere qualificata sostanzialmente come revoca, anche se il provvedimento la denomina formalmente sospensione.
  • La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza conferita a un appartenente alla Polizia municipale può essere limitata alla durata del rapporto contrattuale e all’ambito territoriale indicati nel provvedimento di conferimento; venuti meno tali presupposti, la qualifica decade automaticamente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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