Sentenza del 05/09/2017 n. 3516 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Documentazione non esibita in fase istruttoria - Inutilizzabilità in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità nel processo tributario dei documenti che il contribuente non abbia esibito all'Ufficio finanziario o alla Guardia di Finanza durante l'attività istruttoria. La mancata produzione comporta l'inutilizzabilità successiva soltanto quando il contribuente sia stato previamente informato delle conseguenze della propria inottemperanza all'invito e non dimostri che l'omissione sia dipesa da circostanze a lui non imputabili.
La decisione
La sentenza enuncia una regola condizionata: la documentazione tardivamente prodotta non può essere utilizzata in giudizio solo se ricorrono entrambe le condizioni: l'Amministrazione ha avvertito il contribuente dell'effetto preclusivo della mancata esibizione e il contribuente non prova l'esistenza di cause non imputabili che abbiano impedito la produzione. In assenza di una corretta informazione preventiva o qualora sia dimostrato un impedimento non imputabile, la documentazione resta utilizzabile nel processo.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sull'inutilizzabilità della documentazione non esibita in fase istruttoria
La documentazione non esibita all'Ufficio finanziario o alla Guardia di Finanza nella fase istruttoria non è utilizzabile in giudizio solo se il contribuente non è stato informato delle conseguenze derivanti dalla sua inottemperanza all'invito a produrla e se il contribuente non riesce a dimostrare che la mancata esibizione sia derivata da fatti a lui non imputabili.
La preclusione processuale non opera automaticamente per il solo fatto della mancata esibizione. Sono necessari sia un avvertimento preventivo sulle conseguenze dell'omissione sia l'assenza di una prova di impedimenti non imputabili al contribuente.
Massime di principio
- La mancata produzione di documenti durante l'istruttoria non determina automaticamente la loro inutilizzabilità nel successivo giudizio tributario.
- L'Amministrazione deve informare in modo adeguato il contribuente che l'omessa esibizione potrà impedire l'utilizzo dei documenti in giudizio.
- Il contribuente che non abbia prodotto la documentazione deve dimostrare che l'omissione è dipesa da fatti oggettivi e non imputabili, come impedimenti documentabili o circostanze eccezionali.
- Se manca l'avvertimento preventivo oppure viene provata una causa non imputabile, il giudice non dovrebbe applicare la preclusione e può esaminare la documentazione prodotta successivamente.
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