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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 836/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Brescia che confermava la confisca di prevenzione di beni immobili intestati alla ricorrente, disposta dal Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti del coniuge Morelli. I motivi dedotti in cassazione: (1) la violazione dei termini (30 giorni) previsti per la decisione in appello e la conseguente perdita di efficacia della misura provvisoria reale; (2) la contestazione della mancata legittimazione della terza interessata a impugnare i profili relativi ai presupposti della misura nei confronti del proposto (pericolosità, sproporzione, provenienza dei beni); (3) la censura sulla motivazione e sulla piena confisca dell'immobile di via Foppa, che la ricorrente sostiene fosse in parte di proprietà della madre con provvista lecita e quindi non aggredibile per intero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ribadito che i termini previsti dagli artt. 7 e 10 del d.lgs. 159/2011 sono di natura ordinatoria e non sanzionano automaticamente la mancata decisione entro il termine con la perdita di efficacia della misura. Sul secondo motivo ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il terzo che rivendica la titolarità dei beni soggetti a confisca di prevenzione è legittimato solo a dimostrare l'effettiva proprietà o la fittizietà dell'intestazione, non a contestare i presupposti della misura riferiti al proposto (pericolosità, sproporzione, provenienza). Sul terzo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte di appello adeguata: la decisione aveva valutato elementi probatori (intercettazione/confessione stragiudiziale, contanti, accollo mutuo, comportamento del proposto) e aveva esaminato le deduzioni difensive, per cui non sussisteva motivazione inesistente o meramente apparente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 7, comma 1; art. 10, comma 2; art. 23, comma 2; artt. 23 e 24; art. 27, comma 2

    I termini per il Tribunale e la Corte d'appello sono considerati di natura ordinatoria (non perentori con sanzione automatica), e il terzo legittimato può contestare principalmente la fittizietà dell'intestazione e la propria titolarità del bene, ma non i presupposti soggettivi della misura riferiti al proposto

  • codice di procedura penale

    art. 568; art. 591; art. 606, lett. e); art. 616

    Art. 606 lett. e) limita i motivi di ricorso per cassazione; non è consentito il sindacato di mera contrarietà valutativa se la motivazione non è inesistente o meramente apparente. L'art. 616 prevede condanna alle spese e possibile contribuzione alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile

Massime di principio

  • I termini processuali previsti dal d.lgs. 159/2011 per decisioni su misure di prevenzione vanno interpretati come ordinatori: il loro superamento non determina automaticamente la caducazione della misura provvisoria, salvo diversa e specifica previsione normativa.
  • Il terzo proprietario/intesatario che impugna una confisca di prevenzione è principalmente legittimato a dimostrare l'effettiva titolarità del bene o la fittizietà dell'intestazione; non può, di norma, contestare i presupposti soggettivi della misura (es. pericolosità del proposto), che spettano al proposto stesso.
  • In tema di confisca, le valutazioni probatorie circa la provenienza della provvista (pagamenti in contanti, accollo mutui, confessioni, comportamenti connessi al rischio di indagine) rientrano nel sindacato di merito del giudice di merito e richiedono in cassazione la dimostrazione di motivazione inesistente o meramente apparente per essere efficacemente censurate.
  • Per impugnare con successo in cassazione decisioni su misure di prevenzione è necessario articolare censure di diritto fondate e confrontarsi con l'orientamento giurisprudenziale consolidato; riproporre argomentazioni già valutate dal giudice di merito senza contestare il canone motivazionale prevalente è spesso inefficace.
  • Il ricorso infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e, se non proposto in colpa grave, l'obbligo di versare una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

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