Cassazione Civile, Ordinanza n. 01600/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Tre garanti personali di una società in liquidazione avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per il saldo di rapporti di conto corrente della società garantita. In primo grado il decreto era stato revocato e l'importo ridotto; in appello i fideiussori avevano insistito su varie contestazioni relative alla debenza del saldo, deducendo in particolare: la pretesa estinzione dell'obbligazione di garanzia per effetto del pagamento eseguito da un altro coobbligato solidale (Medio Credito Centrale), e la nullità della fideiussione perché asseritamente stipulata in violazione della normativa anticoncorrenziale, con inserimento di clausole conformi al modello ABI. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato, da un lato, la violazione delle norme sulla solidarietà e sul rilievo del pagamento del condebitore, sostenendo che tale fatto estintivo avrebbe dovuto essere considerato anche senza specifica impugnazione; dall'altro, la violazione delle norme in tema di nullità per contrarietà a norme imperative e della disciplina antitrust, sostenendo che la nullità fosse rilevabile d'ufficio e che la documentazione prodotta fosse sufficiente a fondarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione dell'effetto estintivo del pagamento del condebitore solidale attenesse a un capo della decisione di primo grado non specificamente impugnato in appello, con conseguente formazione di giudicato interno. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sulla tardività dell'eccezione, ma soprattutto sulla mancata allegazione e prova che la fideiussione fosse il prodotto dell'intesa anticoncorrenziale, sulla mancata specificazione delle clausole asseritamente nulle e sulla mancata proposizione di una domanda risarcitoria. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
sono invocati dai ricorrenti come norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle difese e delle prove.
artt. 1292 e 1938 c.c.
sono richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'effetto estintivo/liberatorio derivante dal pagamento del condebitore solidale e dei limiti della fideiussione.
art. 1418 c.c.
è invocato per sostenere la nullità della fideiussione per contrasto con norme imperative.
art. 1421 c.c.
è richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado.
art. 2, comma 2, lettera a), L. 287/1990
è richiamato quale base della dedotta nullità delle clausole fideiussorie aderenti a un'intesa restrittiva della concorrenza.
art. 345 c.p.c.
è richiamato nel contesto della dedotta tardività dell'eccezione in appello.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dovendo il motivo aggredire i passaggi motivazionali decisivi posti a fondamento della decisione.
- In appello, la mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza di primo grado determina la formazione del giudicato interno e preclude la deduzione successiva della relativa questione in cassazione.
- Il pagamento eseguito da un condebitore solidale può avere effetto estintivo nei limiti dell'obbligazione comune, ma la relativa questione deve risultare correttamente devoluta nei gradi di merito; se il capo che la riguarda non è stato impugnato, la doglianza è preclusa dal giudicato interno.
- La nullità di un contratto fideiussorio per asserito contrasto con un'intesa anticoncorrenziale non può essere fatta valere in modo generico: occorre allegare che il contratto sia effettivamente prodotto dell'intesa, indicare le clausole concretamente conformi al cartello e spiegare in che modo esse derivino dall'illecito antitrust.
- La rilevabilità officiosa della nullità presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano già entrati nel processo in modo adeguato; non è sufficiente un richiamo astratto alla normativa antitrust senza un compiuto supporto allegatorio e probatorio.
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