Cassazione Penale, Ordinanza n. 35483/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Bologna, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione, nelle forme della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in relazione alla prova posta a fondamento della sua responsabilità per l’indebito utilizzo di carta di credito. La decisione di merito aveva valorizzato, tra l’altro, l’intestazione all’imputato della carta sulla quale erano state accreditate parte delle somme indebitamente prelevate dal conto della vittima, nonché l’assenza di denunce di furto o smarrimento della carta o dei documenti utilizzati per attivarla due anni prima.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’unico motivo è stato ritenuto reiterativo, perché non si confrontava con la motivazione della Corte d’appello, manifestamente infondato e diretto a ottenere una non consentita rivalutazione delle prove, senza individuare specifici travisamenti di risultanze già valorizzate dai giudici di merito. La motivazione d’appello è stata giudicata esente dai denunciati vizi logici e giuridici. La Corte ha inoltre rilevato che, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate, l’incameramento del profitto su una carta intestata all’imputato costituisce elemento di decisiva rilevanza per affermare la responsabilità per truffa aggravata, quando sia dimostrato il ruolo essenziale dell’imputato nella consumazione dell’illecito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che ripropone doglianze già sottoposte al giudice d’appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata è inammissibile.
- La richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie non rientra nel sindacato di legittimità; la censura deve individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
- In assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel procedimento, l’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato è elemento di decisiva rilevanza per affermarne la responsabilità per truffa aggravata, quando risulti dimostrato il suo ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito.
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