Ordinanza n. 717/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio di non abilitazione al conseguimento delle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 13/B4 -Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, reso dalla commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), nominata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. -OMISSIS- comunicato alla ricorrente in data 6 novembre 2025; - dei verbali dei lavori della predetta Commissione; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e, comunque, conseguenziale ancorché non conosciuto; nonché per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., dell'Amministrazione resistente ad una nuova valutazione della domanda di abilitazione scientifica nazionale da parte di una commissione in diversa composizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 13/B4, unitamente ai verbali della commissione ASN
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale comunicatole il 6 novembre 2025, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la commissione avrebbe formulato una valutazione di non idoneità priva o gravemente carente di motivazione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e, quale misura conformativa, una nuova valutazione della propria posizione da parte di una commissione diversa, rappresentando il rischio di essere esclusa dalla possibilità attuale di essere chiamata da numerosi atenei italiani per una posizione di professore di seconda fascia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che la fattispecie e le questioni prospettate richiedessero un'approfondita analisi incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, senza quindi formulare una valutazione definitiva sulla dedotta carenza di motivazione del giudizio di non abilitazione. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che non risultava imminente la scelta degli atenei italiani di procedere alla chiamata dei professori di seconda fascia e che, pertanto, non era configurabile un pericolo attuale di danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, poiché il Ministero si è difeso solo formalmente.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La ricorrente ha richiamato la disposizione per chiedere una pronuncia di condanna dell'amministrazione alla nuova valutazione della domanda di abilitazione da parte di una commissione in diversa composizione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, ma è stata respinta per l'esigenza di un'approfondita cognizione incompatibile con la fase sommaria e per l'insussistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la legittimità di una valutazione amministrativa richiede un'approfondita analisi delle questioni controverse, il giudice può non anticipare la decisione sul fumus, ritenendo incompatibile tale esame con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato consiste nella perdita della possibilità di partecipare a future chiamate o procedure, ma non risulta imminente la decisione dell'amministrazione o degli enti interessati e il danno grave e irreparabile non è quindi attuale.
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