Cassazione Penale, Sentenza n. 03642/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione (1.278 giorni) in relazione al reato di tentata estorsione aggravata da modalità mafiose. L'Avvocatura Distrettuale deduceva che la Corte territoriale aveva escluso ingiustificatamente cause ostative, non avendo valutato la rilevanza della condanna definitiva del Prochilo per il reato associativo (art. 416-bis c.p.) e delle sue frequentazioni/rapporti nella consorteria mafiosa come possibili cause concausali dell'adozione della misura cautelare, oltre a contestare il modo di calcolare il quantum. Il ricorrente Prochilo censurava invece l'uso del solo calcolo aritmetico e la mancata valutazione del danno imprenditoriale subito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Avvocatura Distrettuale, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte della riparazione non aveva valutato se la partecipazione del Prochilo alla consorteria mafiosa e le sue frequentazioni avessero avuto incidenza causale nell'adozione della misura cautelare (profili di colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p.). Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame su tale punto e per la regolamentazione delle spese. Ha invece rigettato il ricorso di Prochilo relativo all'entità dell'indennizzo, confermando che il giudice di legittimità non sindaca la congruità del quantum se non quando la liquidazione sia manifestamente arbitraria o simbolica; Prochilo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La condanna definitiva per associazione mafiosa è rilevante nella valutazione dell'esistenza di profili di colpa o di relazioni che possano aver contribuito all'adozione della misura cautelare; tale circostanza deve essere considerata dal giudice della riparazione ai fini della eventuale esclusione o riduzione del diritto alla riparazione.
art. 314 cod. proc. pen.
Individua il comportamento gravemente colposo ostativo al risarcimento per ingiusta detenzione; la norma richiede che vi sia un nesso causale tra la condotta del richiedente e l'adozione della misura cautelare perché la condotta sia ritenuta ostativa.
Massime di principio
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione: il giudice della riparazione deve compiere una valutazione logica e autonoma sul nesso causale tra condotte del richiedente e l'adozione della misura cautelare, non limitandosi a riprodurre le argomentazioni della sentenza penale.
- La presenza di condanne definitive o di frequentazioni con soggetti condannati (in particolare in contesti di criminalità organizzata) può costituire comportamento gravemente colposo ostativo al risarcimento solo se emerge una concausalità rispetto all'adozione della misura cautelare.
- Il giudice della riparazione deve effettuare una "valutazione ex ante" in ordine alla ragionevolezza dell'intervento dell'autorità giudiziaria in fase cautelare, tenendo conto anche di elementi che, pur non comprovando la responsabilità penale definitiva per il fatto per cui si è detenuti, possano aver inciso sulla decisione cautelare.
- Il ricorrente che invoca danni ulteriori rispetto al quantum derivante dal calcolo aritmetico deve fornire adeguata prova di tali ulteriori voci di danno; l'assenza di prove adeguate porta al rigetto delle pretese aggiuntive.
- La Corte di legittimità non sindaca la congruità del quantum liquidato se il giudice di merito ha motivato logicamente il proprio convincimento; può intervenire solo se la liquidazione è manifestamente arbitraria, simbolica o immotivata.
- In presenza di elementi che possono escludere o ridurre il diritto alla riparazione, il procedimento deve essere riesaminato dal giudice di merito per valutare il nesso causale e l'eventuale riduzione o esclusione dell'indennizzo.
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