Cassazione Penale, Sentenza n. 27404/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la pronuncia di condanna per plurime violazioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (in particolare art. 11, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) e art. 494 c.p.; censure principali: inesistenza del debito tributario al momento degli atti (sostiene che il debito sarebbe sorto solo nel 2021 con avvisi di accertamento), mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 11, erronea e sproporzionata applicazione della confisca diretta e per equivalente (art. 240 c.p.), inclusione delle sanzioni tributarie nel calcolo del profitto confiscabile (art. 12-bis d.lgs.74/2000), e violazione dei principi di proporzionalita' e adeguatezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 11 d.lgs.74/2000 e' un reato di pericolo concreto che non richiede l'avvio di verifiche o l'esistenza di atti impositivi al momento della condotta, bastando l'esistenza di un credito erariale suscettibile di azione coattiva; ha ritenuto provati il presupposto oggettivo e il dolo specifico alla luce della documentazione e delle condotte sistematiche del ricorrente. Le contestazioni relative alla confisca diretta sollevate per la prima volta in Cassazione sono state dichiarate inammissibili. Tuttavia il ricorso e' stato parzialmente accolto: la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva computato le sanzioni tributarie nel valore soggetto a confisca per equivalente, affermando che il profitto del reato non comprende le sanzioni, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la nuova quantificazione dell'importo confiscabile.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati in materia tributaria)
L'art.11 e' interpretato come fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte configurata come reato di pericolo concreto; non richiede l'avvio di attivita' di verifica o la notifica di atti impositivi, nè la conoscenza dell'esatto importo dovuto, purché esista un credito erariale azionabile.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La precedente disciplina (art.97) richiedeva l'esistenza di verifiche o atti impositivi per la configurazione del reato; la sentenza distingue espressamente la nuova fattispecie (art.11) da quella previgente, confermando che i presupposti sono diversi.
codice penale
Regola la confisca diretta delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure su questo punto non dedotte in appello, ma ha affrontato i profili di proporzionalita' e quantificazione della confisca per equivalente.
codice penale
Richiamato nella rubrica per fatti connessi a fatture per operazioni inesistenti; utilizzato come capo correlato alle contestazioni tributarie principali.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Articolo relativo alle fatture per operazioni inesistenti; la sentenza lo richiama come base della pretesa erariale nei confronti della societa' utilizzatrice (Nuova Sed) e per la quantificazione del debito presunto.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma pertinente al sequestro preventivo e alla quantificazione del profitto del reato; la Corte afferma che il profitto confiscabile va calcolato sul risparmio derivante dall'evasione (imposta evasa) e non puo' includere le sanzioni tributarie, che costituiscono il costo del reato.
Massime di principio
- L'art.11 d.lgs.74/2000 deve essere interpretato come reato di pericolo concreto: non e' necessaria la notifica di avvisi di accertamento o l'avvio formale di procedimenti tributari al fine di configurare il reato se la condotta e' idonea ex ante a compromettere la riscossione coattiva dell'Erario.
- Per il dolo specifico e' sufficiente dimostrare una condotta sistematica e collegata a una strategia evasiva; la conoscenza dell'esatto importo del debito non e' un requisito necessario.
- Le questioni non dedotte o sviluppate adeguatamente nei gradi di merito (es. argomentazioni dettagliate sulla non soggezione degli specifici beni alla confisca diretta) possono risultare inammissibili in Cassazione.
- Nella confisca per equivalente il profitto confiscabile corrisponde al risparmio economico derivante dall'evasione (imposta effettivamente evasa) e non include le sanzioni tributarie, che sono considerate il costo del reato e devono essere escluse dalla base di calcolo della confisca.
- La quantificazione concreta della confisca e la verifica del rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza restano, nel primo luogo, competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene su errori di diritto o su inclusione illegittima di voci (come le sanzioni) nel calcolo del profitto.
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