Cassazione Penale, Sentenza n. 13832/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per plurimi reati (associazione finalizzata al narcotraffico, reati contro la Pubblica Amministrazione, cessioni di stupefacenti e falso). La difesa ha dedotto travisamento e violazione di legge per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (CAPODIECI e MANDRAGONA), contestandone attendibilità e i riscontri; ha poi rilevato presunte illazioni sulle intercettazioni e prodotto elementi (es. perizia calligrafica) per escludere il coinvolgimento dell'indagato nel confezionamento dei plichi di droga
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice del riesame, che ha valorizzato dichiarazioni di più collaboratori, intercettazioni, tabulati, videoriprese, arresti e sequestri come riscontri idonei a fondare la gravità indiziaria. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità (controllo di logicità e rispetto dei canoni probatori, non rielaborazione del materiale probatorio). Condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Richiamato per il provvedimento di riesame; contesto procedurale relativo alla conferma dell'ordinanza del GIP
art. 606 c.p.p.
lett. c) e lett. e) (richiamate nel testo)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che non può essere utilizzato per proporre una semplice diversa valutazione del materiale probatorio ma solo per censurare vizi di motivazione e vizi logici tassativamente previsti
art. 192 c.p.p., comma 3
Richiamato nel quadro delle dichiarazioni accusatorie: le affermazioni di coindagati/coimputati possono integrare gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti
art. 273 c.p.p., comma 1 e comma 1-bis
Estende l'applicazione dell'art.192, c.3 e c.4 alle dichiarazioni rese dal chiamante in correità; la Corte ne evidenzia i requisiti di attendibilità intrinseca e di riscontro esterno per fondare la gravità indiziaria
art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter
Norma esecutiva richiamata per gli adempimenti relativi al versamento delle somme a seguito della condanna alle spese e per le comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità è limitato a verificare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito; non è ammessa una nuova valutazione globale delle prove
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o dei coindagati possono costituire base per gravi indizi solo se risultano intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci e individualizzanti
- L'esistenza di un movente di 'rancore' o 'vendetta' nelle dichiarazioni accusatorie non invalida automaticamente la loro utilizzabilità se i fatti denunciati sono dettagliati e confermati da riscontri investigativi
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la cassazione interviene solo se la valutazione è manifesta illogica o irragionevole
- Per contestare con successo una misura cautelare è necessario dimostrare o l'assenza dei riscontri esterni o un vizio logico-giuridico nella motivazione, non la mera prospettazione di una lettura alternativa delle stesse risultanze
- Quando più dichiarazioni accusatorie concordano nel nucleo essenziale e, in assenza di elementi di sospetto di accordi fraudolenti, possono reciprocamente rafforzarsi come indizi purché ognuna sia dotata di attendibilità
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