Cassazione Penale, Sentenza n. 24965/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la declaratoria che la sentenza n. 18853/2014, indicata come irrevocabile, in realtà non fosse divenuta irrevocabile perché l'estratto contumaciale non era stato notificato all'imputata. Si contestava la mancanza della relata di notifica dell'estratto contumaciale e si censurava la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto sufficiente un'attestazione di un funzionario dell'Ufficio notifiche e protesti (UNEP) e aveva considerato come meri errori materiali le inesattezze nei nomi riportati ("Vellei Nicoletta" invece di "Vellei Violetta"; "Muzzio" invece di "Muzzioli"). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione di un atto è invalida se manca la relata nel fascicolo, e che una successiva attestazione dell'ufficiale notificatore o di un funzionario UNEP non può sostituire la relata stessa. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esercitare i poteri di ricerca e accertamento per verificare l'eventuale esistenza della relata di notifica e decidere l'incidente di esecuzione in base al risultato di tale ricerca. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto, assorbendo le altre censure relative agli errori nei nomi.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Articolo invocato come base dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). È stato richiamato per inquadrare le censure con cui si deduceva l'erronea applicazione delle regole sulle notificazioni e la motivazione del giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sent. n. 283/2021; Sez. 5, Sent. n. 24902/2011)
Principio affermato: la mancanza della relata di notifica nel fascicolo rende invalida la notificazione e non può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale notificatore o di un funzionario UNEP; le notificazioni nel processo penale seguono regole formali che richiedono la relata come elemento fidefacente.
Massime di principio
- La notificazione è formalmente valida solo se la relata è presente nel fascicolo; assenza della relata = notificazione invalida, indipendentemente da attestazioni successive.
- Una dichiarazione o attestazione del funzionario UNEP non sostituisce la relata e non ha il valore fidefacente della relata stessa.
- Il giudice dell'esecuzione deve esercitare i poteri di accertamento e ricerca nel fascicolo (e presso gli uffici competenti) per verificare l'esistenza della relata prima di rigettare un'istanza basata sulla mancata notificazione.
- Errori materiali nei nomi (es. trascrizioni sbagliate) possono essere irrilevanti se non inficiano l'identificazione del destinatario, ma il giudice deve comunque valutare la rilevanza concreta di tali errori dopo aver accertato la presenza/assenza della relata.
- Per chi impugna: è strategico chiedere formalmente la ricerca della relata, richiedere la produzione della relata stessa o certificazioni ufficiali e segnalare che attestazioni alternative non sanano la carenza formale.
- In caso di annullamento e rinvio, il giudice di merito può comunque decidere liberamente sull'incidente una volta svolti gli accertamenti richiesti dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24940/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24943/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24945/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24947/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24948/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →