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Sentenza

Sentenza n. 1646/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 266/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 316/2025 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.07.2025, notificata il 23.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 500,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 266/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo nominale di euro 500,00, riferito all’anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata prodotta in copia conforme, notificata al Ministero il 23 luglio 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l’omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva eseguito la sentenza, il Collegio gli ha ordinato di accreditare al ricorrente l’importo di euro 500,00 sulla Carta Elettronica del Docente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato ove versato. Il fascicolo è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 55/2014

    È stata utilizzata per la liquidazione delle spese nelle cause di valore inferiore a euro 1.100,01, con dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato validamente notificato all’amministrazione e che sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo, quando l’amministrazione non abbia eseguito quanto disposto.
  • L’omessa esecuzione di una condanna giudiziale avente a oggetto l’erogazione o l’accredito di una somma determina l’obbligo del giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine ulteriore.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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