Cassazione Penale, Sentenza n. 1812/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30/11/2022 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado e dopo precedente annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, aveva riqualificato il fatto come associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis, primo comma, e aveva inflitto cinque anni di reclusione. I motivi di cassazione contestavano: a) che la Corte d'appello sarebbe andata oltre il perimetro del rinvio, devolvendo al giudice fatto diverso da quello oggetto del giudizio; b) carenza di motivazione e travisamento del fatto in ordine alla stabile partecipazione dello Stella all'associazione e alla sua operatività nel settore delle estorsioni (esiguità dei contatti, interpretazione delle intercettazioni, mancata contestazione dell'estorsione); c) assenza di elementi dimostrativi dell'affectio societatis e possibile qualificazione alternativa come concorso esterno o partecipazione ad un singolo illecito; d) possibile mera sussistenza di favoreggiamento in ragione di pochi incontri; e) inversione dell'onere della prova; f) motivazione meramente compilativa e uso acritico di stralci di intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando implicitamente la decisione della Corte d'appello (quindi resta ferma la condanna a cinque anni per il reato di cui all'art. 416-bis, primo comma, come disposta dalla Corte d'appello). La Cassazione ha ritenuto che l'annullamento precedente fosse per vizio motivazionale e che il giudice di rinvio potesse esercitare autonoma valutazione e anche la qualificazione del fatto. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla mancanza di prova, sull'inversione dell'onere della prova e sulla scarsa motivazione: il quadro probatorio è stato giudicato univoco e non scalfito da allegazioni del ricorrente. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili liquidate (e rimandato alla Corte d'appello la liquidazione delle spese a beneficio delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
riferimento al primo e al secondo comma
La Corte sottolinea la differenza strutturale tra il primo comma (semplice partecipazione all'associazione mafiosa) e il secondo comma (ruolo apicale/organizzatore). Per l'addebito del secondo comma è necessario che posizioni dirigenziali siano concretamente esercitate e riconoscibili nel sodalizio; nel caso si è ritenuto sussistere l'associazione ai sensi del primo comma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, rispetto ai quali il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti prescritti
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la nozione di "dubbio ragionevole": non basta un'ipotesi astrattamente possibile o congetturale, il dubbio deve essere ancorato e argomentato sulla base delle risultanze probatorie concrete acquisite nel processo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la pronuncia sulle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata per la trasmissione di memorie/conclusioni al processo di legittimità (consentendo la presentazione delle conclusioni scritte del P.G. e delle comparsate delle associazioni civili)
Massime di principio
- Un annullamento per vizio motivazionale con rinvio non impedisce al giudice del rinvio di rivalutare le risultanze e, se del caso, di procedere ad autonoma riqualificazione del reato entro i limiti del processo; dunque il ricorso in Cassazione per pretesa "uscita dal perimetro del rinvio" è difficilmente fondato se l'annullamento era motivazionale.
- Nella valutazione di ruoli apicali (art. 416-bis, secondo comma) è necessario provare il concreto esercizio di posizioni dirigenziali o apicali riconoscibili nel sodalizio; l'accertamento non può basarsi su mere etichette o su generiche affermazioni di ruolo.
- La semplice occasionalità di incontri non esclude a priori la partecipazione stabile, ma per affermare la stabile operatività serve un quadro probatorio complessivo e coerente che dimostri l'affectio societatis e un apporto durevole alla vita del gruppo.
- L'onere della prova resta a carico dell'accusa; tuttavia il giudice può rilevare la mancanza di allegazioni e argomentazioni difensive idonee a scardinare il quadro probatorio: il ricorso ad argomentazioni meramente congetturali non costituisce dubbio ragionevole ai sensi dell'art. 530 c.p.p.
- Le censure sulla motivazione sono soggette a controllo di legittimità, ma la Cassazione non procede a una rinnovazione dei fatti: se la motivazione di merito risulta coerente e le risultanze probatorie appaiono univoche, le censure vengono dichiarate manifestamente infondate.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese processuali e ad ammende; le spese per parti assistite dallo Stato vengono poi liquidate dal giudice del rinvio.
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