Sentenza n. 2529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01734/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato l’aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e disposto la rinnovazione della verifica sull’equivalenza dei contratti collettivi e sulla congruità del costo della manodopera
Esito
Favorevole al resistente (concorrente e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha dedotto, in primo luogo, la tardività dei motivi aggiunti proposti dal Consorzio in primo grado, sostenendo che il termine per impugnarli decorresse dalla conoscenza dell’aggiudicazione e dalla possibilità di acquisire tempestivamente gli atti mediante accesso documentale, anziché dal successivo deposito della documentazione nel giudizio. Nel merito ha contestato la statuizione del TAR relativa al difetto di istruttoria e motivazione sulla verifica di equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’aggiudicataria, deducendo violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, erronea ricostruzione della lex specialis, indebita atomizzazione del giudizio di equivalenza e superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali. Ha inoltre sostenuto la congruità del costo della manodopera, richiamando le giustificazioni relative ai costi orari e annui del personale, alla qualificazione artigiana dell’impresa, all’assenza di scatti di anzianità e all’esenzione IRAP sul personale a tempo indeterminato. Il Consorzio aveva originariamente censurato l’aggiudicazione per la mancata allegazione del progetto di riassorbimento del personale, l’inidoneità della dichiarazione di equivalenza del CCNL, l’omessa o insufficiente verifica della stazione appaltante, l’incongruità del costo del lavoro, l’erroneità del punteggio tecnico e ulteriori carenze di pubblicità, istruttoria e motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi d’appello. Nel corso del giudizio, in esecuzione della sentenza del TAR, la Stazione Unica Appaltante ha rinnovato l’istruttoria e la valutazione sull’equivalenza tra i contratti collettivi, ritenendo che il CCNL applicato dall’aggiudicataria garantisse tutele economiche, normative e assistenziali complessivamente non inferiori a quelle richieste dalla lex specialis. Il Comune di Lapio ha quindi adottato i provvedimenti conseguenti e disposto una nuova aggiudicazione in favore della medesima impresa. Tale riedizione autonoma del potere ha modificato l’assetto degli interessi e reso concretamente inutile la decisione sull’originaria aggiudicazione: l’eventuale accoglimento dell’appello non avrebbe prodotto utilità attuale per l’aggiudicataria, ormai destinataria di un nuovo atto, mentre l’eventuale rigetto avrebbe lasciato comunque fermo il nuovo provvedimento. Il giudizio è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere, rilevando che quest’ultima presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale, mentre l’improcedibilità deriva dalla sopravvenienza di un nuovo assetto che rende inutile la decisione sull’atto originariamente impugnato. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
«improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»
L’azione diviene improcedibile quando, durante il giudizio, un nuovo provvedimento o assetto di interessi rende concretamente inutile la decisione sull’atto originariamente impugnato.
art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023
La disposizione disciplina la sequenza dell’aggiudicazione: l’organo valutatore formula la proposta, mentre l’organo dotato di competenza esterna adotta il provvedimento finale previo accertamento dei requisiti; l’aggiudicazione così adottata è immediatamente efficace.
art. 11 d.lgs. n. 36/2023
La verifica dell’equivalenza tra contratti collettivi riguarda complessivamente le tutele economiche e normative assicurate ai lavoratori, non l’identità assoluta dei singoli istituti o livelli contrattuali; nel caso concreto, tuttavia, tale questione non è stata decisa nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.
Massime di principio
- La riedizione del potere amministrativo mediante un nuovo provvedimento autonomo, adottato all’esito di una nuova istruttoria e valutazione, modifica l’assetto degli interessi e può rendere improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il giudizio relativo al precedente provvedimento, quando la decisione sull’atto originario non sia più concretamente utile.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un nuovo atto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato; essa si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che richiede il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato.
- Nel rito degli appalti, se l’amministrazione riedita il potere in esecuzione di una pronuncia di primo grado e adotta una nuova aggiudicazione, le doglianze relative alla precedente aggiudicazione devono essere eventualmente rivolte contro il nuovo atto, non potendo il giudizio sull’atto originario produrre un’utilità concreta attuale.
- Ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, la competenza ad adottare esternamente il provvedimento finale di aggiudicazione appartiene all’organo competente, mentre la proposta può essere predisposta dal responsabile di fase; il nuovo sistema configura un procedimento unitario nel quale la verifica dei requisiti precede l’adozione dell’aggiudicazione efficace.
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