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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19551/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 13/05/2021. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. (contestando la fondatezza e la giustificazione dell'aggravante applicata all'unico episodio non estinto), richiamando anche l'art. 628 comma 2 c.p.p.; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e censura sull'eccessiva vicinanza della pena al minimo edittale (nonostante un precedente penale ritenuto valutabile a favore), con contestazione della determinazione della pena; 3) omissione della motivazione sulla negazione della sospensione condizionale della pena, pur ritenendo sussistenti i presupposti per il beneficio. Il ricorso si inserisce in un contesto processuale complesso: condanna di primo grado del Tribunale di Vicenza 05/02/2018, conferma in appello 08/02/2019, parziale annullamento della Cassazione 15/11/2019 con rinvio limitato ai reati successivi al 15/05/2012, rideterminazione di pena in appello 13/05/2021, ulteriore annullamento formale per mancanza di sottoscrizione e successiva nuova redazione della sentenza del 13/05/2021 con firma del Presidente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i profili dedotti dal ricorrente riguardano questioni già soggette a giudicato parziale a seguito della pronuncia della Cassazione del 15/11/2019 che aveva delimitato la cognizione del giudice di rinvio ai soli reati commessi dopo il 15/05/2012; pertanto le questioni relative all'aggravante (primo motivo) e alla sospensione condizionale (terzo motivo) risultano precluse dal giudicato. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è inammissibile perché non devoluto correttamente al giudice di rinvio e, nella parte concernente la determinazione della pena, è stato ritenuto generico rispetto alla motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 codice penale

    La Corte ha ritenuto che la questione circa l'applicazione dell'aggravante fosse già stata definita nel precedente giudicato parziale e quindi non devoluta al giudice di rinvio; la valutazione dell'aggravante non poteva essere riesaminata nel ricorso attuale.

  • art. 640 codice penale

    Norma che disciplina il reato di truffa, ossia il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato; la decisione ha confermato la responsabilità per l'episodio non estinto e ha limitato la revisione ai soli reati successivi al 15/05/2012.

  • art. 81 e art. 110 codice penale

    Richiamati nei capi di imputazione (concorso di persone e applicazione di norme in relazione), ma la Corte ha trattato le questioni processuali come precluse per effetto del giudicato parziale e non meritevoli di nuova valutazione in sede di cassazione.

  • art. 628 comma 2 codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha ritenuto rilevante la censura in quanto la questione sostanziale era fuori dalla cognizione del giudice di rinvio per effetto del precedente annullamento parziale.

  • art. 625-bis codice di procedura penale

    La Corte ha osservato che il ricorrente non ha utilizzato i rimedi straordinari previsti dall'art. 625-bis per correggere eventuali errori di fatto entro il termine di legge, sicché non è possibile ottenere ora una revisione di questioni fattuali già definite.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla con rinvio in modo limitato, il giudice di rinvio è vincolato al perimetro indicato: solo le questioni specificamente rimesse possono essere riesaminate; le altre questioni restano coperte da giudicato.
  • Le questioni già risolte da una sentenza della Cassazione con efficacia di giudicato parziale non possono essere nuovamente impugnate in sede di successiva cassazione salvo che non si impugni quella stessa decisione o si utilizzino i rimedi straordinari previsti dalla legge nei termini.
  • Le censure generiche sulla determinazione della pena sono spesso dichiarate inammissibili se non indicano punti specifici di illegittimità o errori logico-giuridici nella motivazione.
  • Se si ritengono presenti errori di fatto nella decisione di merito, occorre attivare i rimedi processuali specifici (es. art. 625-bis c.p.p.) entro i termini previsti; in mancanza, tali censure possono risultare precluse.
  • Difetti formali della sentenza (es. mancata sottoscrizione) possono determinare l'annullamento e l'obbligo di nuova redazione, ma non introducono automaticamente una nuova cognizione su questioni già definite dal giudicato.
  • Per ottenere benefici come la sospensione condizionale della pena è necessario che il motivare del giudice affronti esplicitamente le condizioni; tuttavia, se la questione è coperta da giudicato, la mancata concessione può risultare non impugnabile nella fase successiva.

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