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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11526/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui le era stato attribuito, quale socia al 33% di una società a responsabilità limitata, un maggiore reddito di capitale per l'anno 2007, sul presupposto che, a seguito della rettifica del reddito imponibile della società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili si presumessero distribuiti ai soci. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta prova dell'estraneità della socia alla gestione sociale, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non fornita la prova contraria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse ignorato la documentazione prodotta per dimostrare la propria estraneità all'amministrazione e il mancato percepimento di utili; 2) violazione degli artt. 44, comma 1, lett. e), 45, comma 1 e 73 TUIR e degli artt. 24 e 53 Cost., contestando l'automatismo presuntivo di distribuzione degli utili extracontabili in una società di capitali e rilevando che l'accertamento nei confronti della società non sarebbe stato definitivo; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., assumendo che l'avviso si fondasse su una illegittima doppia o tripla presunzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili da parte della società. Ha inoltre osservato che tale presunzione non integra un divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non il maggior reddito societario, e che non occorrono ulteriori elementi indiziari di riscontro. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione di questa norma è stata ritenuta non decisiva, poiché la doglianza mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti di legge o attribuisce efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili; non quando si contesta la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 44, comma 1, lett. e), TUIR

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'attribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitali.

  • art. 45, comma 1, TUIR

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della ricostruzione del reddito di capitale imputato alla socia.

  • art. 73 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nelle società di capitali, non opererebbe un automatismo analogo a quello delle società di persone.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità dell'accertamento presuntivo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità dell'accertamento presuntivo.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ribadito che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base è una presunzione semplice legittima, fondata sulla ristrettezza dell'assetto societario, e che non costituisce una presunzione di secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, poiché la limitata compagine sociale consente di presumere un elevato grado di compartecipazione e conoscenza degli affari sociali.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere vinta dal contribuente solo fornendo prova contraria specifica, dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società; non basta allegare la mera chiusura in perdita del bilancio ufficiale.
  • La ristrettezza della base sociale costituisce il fatto noto della presunzione, sicché il meccanismo probatorio non viola il divieto di presunzioni di secondo grado.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio in cassazione, essendo ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi liberamente valutabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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