Ordinanza n. 142/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso introduttivo, a) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. di Salerno n. 117 del 28.1.2026 (pubblicata in data 29.1.2026), avente ad oggetto: “Presa d'atto delle Delibere di Giunta della Regione Campania n. 526 del 05/08/2025, n. 624 del 18/09/2025 e n. 696 del 08/10/2025. Adeguamento delle tariffe e dei limiti di spesa delle prestazioni afferenti la macroarea della Riabilitazione -Esercizio 2025”; b) ove e per quanto occorra, della nota A.S.L. prot. n. SLSA-0023749- 2026 del 29.1.2026; c) ove e per quanto occorra, del verbale del Tavolo Tecnico del 18.12.2025; d) ove e per quanto occorra, della nota del 16.12.2024, con la quale l’A.S.L. ha respinto la richiesta della ricorrente di partecipare al Tavolo Tecnico; e) della nota A.S.L. prot. n. ASLSA-0023749-2026 del 29.1.2026 con la quale l’Azienda, nel prorogare il tetto 2025 anche per l’anno 2026, ha stabilizzato l’illegittimo incremento dei tetti di spesa 2025 anche per il 2026; f) di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 9.3.2026, a) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n. 355 del 4.3.2026, avente ad oggetto: “Presa d’atto delle Delibere di Giunta della Regione Campania n. 526 del 05/08/2025, n. 624 del 18/09/2025 e n. 696 del 08/10/2025. Adeguamento delle tariffe e dei limiti di spesa delle prestazioni afferenti la macroarea della Riabilitazione – Esercizio 2025”, in uno ai relativi Allegati 1, 2 e 3; b) della nota pec del 3.3.2026 con la quale l’A.S.L. ha invitato la società ricorrente alla stipula del contratto; c) per quanto occorra ed ove lesiva, della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n. 261 del 24.02.2026, avente ad oggetto: “Rettifica del D.G. n. 117 del 28.01.2026”; d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni dell’A.S.L. di Salerno concernenti l’adeguamento delle tariffe e dei limiti di spesa per le prestazioni di riabilitazione relative all’esercizio 2025, la proroga dei tetti per il 2026 e i relativi atti presupposti e consequenziali, nonché l’intimazione alla sottoscrizione del contratto di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le deliberazioni dell’A.S.L. relative all’adeguamento delle tariffe e dei limiti di spesa delle prestazioni di riabilitazione, contestando anche la proroga dei tetti per il 2026, gli atti istruttori e il diniego di partecipazione al Tavolo Tecnico. Sono stati inoltre impugnati la successiva deliberazione di rettifica, la deliberazione di presa d’atto con i relativi allegati e la nota con cui l’A.S.L. ha invitato la struttura alla stipula del contratto di servizio. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto della complessità delle questioni prospettate e delle difese dell’A.S.L. La domanda cautelare è stata fondata, in particolare, sul rischio che la sottoscrizione del contratto comportasse acquiescenza ai volumi prestazionali contestati e rinuncia al giudizio, mentre la mancata sottoscrizione avrebbe determinato la sospensione dell’accreditamento istituzionale e l’interruzione dell’erogazione delle prestazioni agli utenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza anticipare la decisione sui complessi motivi di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora in relazione all’intimazione di sottoscrivere il contratto di servizio ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, assistita dalla minaccia di sospensione dell’accreditamento. Ha rilevato il rischio di un’alternativa non reversibile: la sottoscrizione avrebbe potuto determinare acquiescenza ai volumi prestazionali controversi e improcedibilità del ricorso; la mancata sottoscrizione avrebbe potuto comportare la sospensione dell’accreditamento e l’interruzione delle prestazioni sanitarie. Per preservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito, il Collegio ha quindi consentito la remunerabilità delle prestazioni erogate dalla struttura ricorrente entro i volumi prestazionali e i limiti di spesa assegnati dalle deliberazioni impugnate. Ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 15 dicembre 2026 e ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre strutture accreditate incluse nelle tabelle delle deliberazioni impugnate, autorizzando, in alternativa alle notifiche individuali, la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell’A.S.L. di Salerno secondo modalità puntualmente stabilite. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta nei limiti necessari a evitare il pregiudizio grave e irreparabile fino alla trattazione del merito.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Costituisce la base normativa del contratto di servizio sanitario la cui sottoscrizione era stata intimata alla struttura accreditata, con previsione della sospensione del rapporto di accreditamento in caso di mancata sottoscrizione.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre strutture accreditate interessate.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’ordine di integrazione del contraddittorio, eseguibile anche mediante pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei controinteressati.
Massime di principio
- Quando la sottoscrizione di un contratto di servizio sanitario può comportare acquiescenza ai volumi prestazionali contestati e rinuncia al giudizio, mentre la mancata sottoscrizione espone la struttura accreditata alla sospensione dell’accreditamento e all’interruzione delle prestazioni, sussiste il periculum in mora necessario per una tutela cautelare diretta a preservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
- In presenza di tale situazione alternativa pregiudizievole, la tutela cautelare può consentire la remunerabilità delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura accreditata entro i volumi prestazionali e i limiti di spesa risultanti dagli atti impugnati, senza definire anticipatamente la legittimità sostanziale dei tetti di spesa.
- Quando il ricorso investe determinazioni sui volumi e sui limiti di spesa che incidono sulla posizione di una pluralità di strutture accreditate individuate in tabelle allegate agli atti impugnati, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti; ove il loro numero sia elevato, può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione, con modalità idonee a rendere effettiva la conoscibilità degli atti.
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