Cassazione Penale, Sentenza n. 18904/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato l'ordinanza del Gip che aveva sottoposto Carmelo Sgroi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le imputazioni comprendevano associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta (diverse forme: distrazione, documentale, omesso deposito scritture), autoriciclaggio, evasione fiscale e altro, con condotte descritte come sistematiche e perduranti. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto carenti il requisito di attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), rilevando la risalente temporalità di molte condotte e assumendo che la dichiarazione di fallimento della holding (14 luglio 2022) avrebbe neutralizzato la possibilità di assumere ruoli formali tali da reiterare reati. Il Procuratore deduceva violazione degli artt. 125 e 309 e dell'art. 274 c.p.p., contestando l'erronea valutazione sia dell'attualità sia della concretezza del pericolo, posto che le condotte erano state ritenute permanenti e la pluralità e le modalità delle condotte potevano fondare il periculum libertatis soprattutto considerata la permanenza dell'attività societaria fino al fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame per motivazione contraddittoria e illogica: 1) non ha adeguatamente valutato la rilevanza della gravità e delle modalità delle condotte (che sono elementi utili a valutare la personalità e la proclività a delinquere); 2) ha errato nel ritenere che la dichiarazione di fallimento escluda la possibilità di reiterazione, posto che l'indagato è contestato anche come amministratore di fatto e il divieto di ruoli formali non esclude comportamenti de facto; 3) non ha considerato correttamente che la permanenza e la molteplicità dei fatti (oltre alla contestazione di associazione e autoriciclaggio come condotte permanenti) possono fondare sia l'attualità sia la concretezza del pericolo di reiterazione. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame per una nuova valutazione delle esigenze cautelari alla luce dei principi richiamati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
La Corte ricorda che il pericolo di reiterazione va valutato non solo con riferimento alla gravità astratta del reato, ma considerando le modalità concrete della condotta, la molteplicità dei fatti e la personalità dell'indagato; il fallimento e l'assenza di cariche formali non escludono in assoluto il pericolo di reiterazione.
art. 125 codice di procedura penale
Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte valuta la correttezza della motivazione rispetto ai presupposti per le misure cautelari (quadro normativo procedurale).
art. 309 codice di procedura penale
Norma citata nella censura (relativa ai provvedimenti cautelari); la Cassazione verifica la legittimità e la motivazione del riesame in relazione a tali disposizioni.
art. 648-ter.1 codice penale (autoriciclaggio)
La Corte sottolinea che i reati contestati come permanenti (associazione e autoriciclaggio) possono incidere sull'attualità del pericolo, essendo rilevanti le condotte continue e la loro prosecuzione nel tempo.
art. 11 D.Lgs. 74/2000
Richiamato nei capi di imputazione per la sottrazione di beni alla procedura esecutiva con finalità di evasione fiscale; qualificazione dei fatti ai fini dell'accertamento dell'indole sistematica delle condotte.
legge n. 47/2015 (modifiche all'art. 274 c.p.p.)
La Corte richiama l'orientamento giurisprudenziale successivo alle modifiche, precisando che la gravità del fatto non basta da sola ma le modalità concrete e le circostanze devono essere valutate per la prognosi di reiterazione.
Massime di principio
- La gravità indiziaria e le modalità concrete di realizzazione del reato sono elementi rilevanti per valutare la pericolosità e la probabilità di reiterazione: non si valuta solo il titolo astratto di reato.
- La molteplicità, la sistematicità e la perdurante prosecuzione temporale dei fatti possono costituire indizi della proclività a delinquere e quindi fondare esigenze cautelari per pericolo di reiterazione.
- La dichiarazione di fallimento o l'assenza di cariche formali non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: va considerata la possibilità di ruoli 'di fatto' e altre modalità concrete di intervento dell'indagato.
- L'attualità del pericolo non equivale all'imminenza; si apprezza sulla base della vicinanza temporale rispetto a elementi recenti che indichino la persistenza del rischio di reiterazione.
- In sede di riesame il giudice deve motivare esplicitamente il nesso tra elementi di fatto (modalità, tempo, molteplicità) e la prognosi di rischio: motivazioni vaghe o contraddittorie sono suscettibili di annullamento in Cassazione.
- Il Pubblico Ministero può efficacemente impugnare ordinanze del riesame quando queste non prendono in adeguata considerazione la concretezza delle condotte e la loro rilevanza ai fini della pericolosità.
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