Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 369/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bandi dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali del personale ATA e nota ministeriale nella parte relativa alla valutazione del servizio civile volontario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i decreti dell’USR Sicilia che hanno indetto i concorsi per titoli destinati all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie provinciali per i profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo del personale ATA, nonché la nota ministeriale che prevede la valutazione del servizio civile volontario con il medesimo punteggio attribuito dalla tabella di valutazione al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti, mentre emerge che la controversia riguarda la legittimità dei criteri di valutazione del servizio civile volontario nell’ambito delle procedure concorsuali e dei relativi atti di indizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate non fossero suscettibili di una sommaria delibazione nella fase cautelare e richiedessero l’approfondimento proprio del giudizio di merito. Ha quindi negato, allo stato, una misura cautelare sostanziale e ha ritenuto adeguata la tutela dei ricorrenti mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato che nel fascicolo non risultava se l’Amministrazione avesse approvato le graduatorie relative alle selezioni. Ha disposto l’acquisizione, da parte del Direttore Generale dell’USR Sicilia, di una relazione corredata dalle eventuali graduatorie e dai provvedimenti di approvazione, da depositare digitalmente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il TAR ha evidenziato che l’eventuale mancata impugnazione delle graduatorie potrebbe comportare l’improcedibilità del ricorso e ha richiesto ai ricorrenti di prendere posizione sul punto ai sensi dell’art. 73 c.p.a. L’udienza pubblica di merito è stata fissata per l’8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    Costituisce la base normativa dei concorsi per titoli finalizzati all’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali del personale ATA.

  • O.M. 23/02/2009, n. 21

    Disciplina richiamata per l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli e per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il comma 10 consente di fissare direttamente l’udienza di merito quando la posizione della parte può essere adeguatamente tutelata mediante la sollecita definizione del giudizio.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato quale base per consentire alla parte ricorrente di prendere posizione sulla possibile improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione delle graduatorie eventualmente approvate.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un ricorso cautelare non consentono una sommaria delibazione e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase interinale, il giudice può negare una misura cautelare sostanziale e tutelare la parte mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Nel giudizio avente ad oggetto atti di indizione o disciplina di una procedura selettiva, il giudice deve verificare se nel frattempo siano state approvate le graduatorie finali, poiché l’omessa impugnazione dell’atto conclusivo lesivo può determinare l’improcedibilità del ricorso contro gli atti presupposti.
  • Quando l’esistenza o l’approvazione delle graduatorie non risulta dagli atti di causa, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, richiedendo una relazione e la produzione dei relativi provvedimenti, prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.