Cassazione Civile, Ordinanza n. 01467/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un soggetto deceduto ab intestato, lasciando come eredi il coniuge e due figli. In vita, il coniuge aveva disposto il trasferimento di titoli e somme da un deposito a lui intestato verso un deposito formalmente cointestato ai due figli; in seguito le somme erano state ulteriormente trasferite sul conto della sola figlia. Il tribunale aveva ritenuto nulla la disposizione gratuita per difetto di forma ex art. 782 c.c., ma aveva condannato alla restituzione solo la figlia, escludendo il figlio perché aveva ritenuto che la metà della somma fosse stata trasferita in esecuzione della volontà del de cuius e quindi non ripetibile ex art. 2034 c.c. La corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione affermando che il trasferimento nullo aveva avuto come destinatari entrambi i fratelli, desumendolo dal testo delle istruzioni bancarie e da dichiarazioni rese dal figlio in sede penale, e aveva quindi condannato entrambi in solido alla restituzione della somma di euro 155.981,04, oltre interessi. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione dell’art. 2033 c.c., dell’art. 1298 c.c. in relazione all’art. 1854 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.: ha sostenuto che egli non aveva mai ricevuto materialmente le somme, che l’unica beneficiaria era stata la sorella, che il trasferimento dal conto cointestato era stato fatto nell’interesse esclusivo di quest’ultima e che l’azione di ripetizione dell’indebito, essendo personale, può colpire solo il soggetto che abbia effettivamente ricevuto il pagamento non dovuto, cioè l’"accipiens".
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e che il fatto che il pagamento sia transitato su un conto cointestato non implica automaticamente che entrambi gli intestatari siano accipiens. Ha quindi ritenuto che la corte d’appello avesse errato nel fermarsi al dato formale della cointestazione e nell’omettere ogni indagine sulla reale titolarità del rapporto e sulla concreta destinazione della prestazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La ripetizione dell’indebito è proponibile solo contro il soggetto che abbia ricevuto il pagamento non dovuto; non basta il mero dato formale della cointestazione del conto su cui la prestazione è transitata.
art. 1298 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la cointestazione del rapporto non basta di per sé a fondare la qualifica di destinatario del pagamento, occorrendo verificare la reale destinazione della provvista.
art. 1854 c.c.
Richiamato in relazione alla cointestazione del rapporto bancario, ma la Corte ribadisce che il dato della cointestazione non identifica automaticamente i destinatari del pagamento.
art. 2697 c.c.
Il cointestatario che contesti di essere accipiens può avere l’onere di provare che il pagamento era destinato solo all’altro intestatario, che si è di fatto avvalso della prestazione.
art. 2729 c.c.
La censura lamenta l’uso di presunzioni non adeguatamente fondate; la Corte valorizza l’esigenza di un accertamento concreto sulla effettiva destinazione delle somme.
art. 782 c.c.
La donazione o liberalità di cui si discute è stata ritenuta nulla per difetto della forma prescritta.
art. 2034 c.c.
Richiamato dal giudice di primo grado per ritenere non ripetibile una parte della somma perché eseguita in adempimento di una volontà moralmente doverosa del de cuius, ma tale impostazione non ha retto in appello e non è stata decisiva nel giudizio di legittimità.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge nella qualificazione del destinatario della condictio indebiti.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare l’omesso esame di fatti storici decisivi circa l’effettiva ricezione delle somme.
Massime di principio
- L’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. ha natura personale e può essere proposta solo contro chi abbia effettivamente ricevuto il pagamento non dovuto, ossia il destinatario della prestazione.
- Il fatto che un pagamento transiti su un conto cointestato non consente, di per sé, di presumere che entrambi gli intestatari siano accipiens: occorre verificare la concreta destinazione della somma e la reale titolarità del rapporto sostanziale.
- Quando emergano elementi idonei a indicare che la provvista era destinata a un solo cointestatario, il giudice deve accertare in modo specifico chi abbia effettivamente tratto beneficio dal pagamento, senza arrestarsi al dato formale dell’intestazione del conto.
- Se il giudice di merito fonda la condanna restitutoria su un dato meramente formale e trascura circostanze decisive sulla ricezione effettiva della prestazione, incorre sia in violazione di legge sia nel vizio di omesso esame di fatti decisivi.
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