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Ordinanza

Ordinanza n. 1405/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 24 DICEMBRE 2025 n. 0105522 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Paola AGNI, nata il 04/05/1977 a Portomaggiore (FE), ITALIA, denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar, conseguito in Albania in data 17/05/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n° 27527 del 20/06/2024 è rigettata.”; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso del riconoscimento, comunicato via e-mail, di un attestato formativo albanese quale titolo valido in Italia per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno didattico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale del 24 dicembre 2025 con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo denominato "Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar", conseguito in Albania, quale titolo abilitante in Italia per l'insegnamento specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dalla motivazione cautelare emerge soltanto la contestazione del diniego ministeriale fondato sulla ritenuta carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica della quale era stato chiesto il riconoscimento. Ha quindi ravvisato l'assenza di profili di fondatezza del gravame e ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione delle divergenze giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta per l'assenza di profili di fondatezza del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ha impugnato anche il preavviso di rigetto adottato nell'ambito del procedimento di riconoscimento; l'ordinanza non svolge una specifica valutazione autonoma sulla sua legittimità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata rispetto al presupposto sostanziale posto a fondamento del diniego e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
  • La motivazione di un diniego di riconoscimento di un titolo formativo può ritenersi, in sede cautelare, sufficientemente argomentata quando esponga il rilievo decisivo della carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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