Sentenza n. 4629/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione VIII, n. 6125 del 7 novembre 2023, resa inter partes, concernente la dichiarazione di improcedibilità della domanda per il rilascio del decreto di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, relativa ad alcune opere eseguite senza titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, n. 6125 del 7 novembre 2023, che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti della Soprintendenza sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma relativa a opere eseguite senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado i ricorrenti avevano impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva dichiarato irricevibile l’istanza ex art. 167 d.lgs. 42/2004, il precedente provvedimento di improcedibilità e il successivo provvedimento di riesame. Deducevano difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, errata applicazione del comma 5 della disposizione, mancata considerazione di un errore materiale, nonché ulteriori vizi dedotti con motivi aggiunti e illegittimità derivata. Il TAR aveva ritenuto non applicabile il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990 al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma e aveva considerato ostativa la presenza di aumenti volumetrici e di superfici utili. In appello i ricorrenti hanno dedotto ultrapetizione ed extrapetizione, omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., difetto di motivazione e violazione dell’art. 167 d.lgs. 42/2004; hanno inoltre contestato il computo degli aumenti volumetrici, sostenendo che la volumetria fosse stata compensata dalla demolizione di tre corpi di fabbrica preesistenti, che il sottotetto non avesse modificato l’involucro esterno e che un passetto rientrasse nei limiti della circolare ministeriale n. 23/2009. Hanno infine riproposto le censure formulate in primo grado.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso che l’eventuale difformità tra le questioni dedotte e l’argomentazione del TAR fosse, di per sé, sufficiente a determinare l’illegittimità della sentenza: occorre verificare se le censure siano idonee a infirmare la decisione amministrativa. Ha confermato che il silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti autorizzativi paesaggistici in sanatoria disciplinati dall’art. 167 d.lgs. 42/2004, poiché la formazione per silentium in materia ambientale è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e l’art. 167 non richiama tale istituto. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze processuali di ultrapetizione e omessa pronuncia, rilevando che il TAR aveva esaminato le censure potenzialmente dirimenti. Nel merito, ha escluso che la demolizione di precedenti manufatti potesse neutralizzare la rilevanza paesaggistica degli aumenti volumetrici abusivi, poiché la stessa relazione tecnica di parte attestava la permanenza di aumenti volumetrici e di elementi strutturali non demolibili. La circolare ministeriale invocata non incideva sulla legittimità di un intervento con obiettiva ricaduta paesaggistica; neppure la non abitabilità del sottotetto escludeva la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Gli aumenti volumetrici erano autonomamente sufficienti a sorreggere il diniego della Soprintendenza, rendendo non necessario l’esame delle ulteriori censure. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti per euro 4.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 17-bis l. 241/1990
Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito
Il silenzio-assenso tra amministrazioni non si applica ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma, perché l’art. 167 d.lgs. 42/2004 non prevede espressamente tale formazione per silentium.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La disciplina dell’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma non consente di formare il titolo per silenzio-assenso e, salvo le limitate ipotesi del comma 4, la presenza di aumenti volumetrici o di superfici rilevanti sul piano paesaggistico preclude la sanatoria.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale fondamento del divieto di autorizzazione paesaggistica postuma al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 167 d.lgs. 42/2004.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione al difetto di motivazione, ma le relative censure sono rimaste assorbite o comunque superate dalla ritenuta sufficienza della motivazione fondata sugli aumenti volumetrici.
art. 112 c.p.c.
Il richiamo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non conduce all’annullamento della sentenza, poiché il TAR non è incorso in omessa pronuncia sulle censure potenzialmente dirimenti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma disciplinati dall’art. 167 d.lgs. 42/2004, poiché in materia ambientale la formazione per silentium è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e l’art. 167 non contiene tale previsione.
- Nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma, la presenza di aumenti volumetrici o di modifiche aventi obiettiva incidenza paesaggistica può autonomamente giustificare il diniego, anche quando siano state demolite opere preesistenti o si deduca una compensazione della volumetria.
- La rilevanza paesaggistica di un intervento non è esclusa dalla sua non abitabilità, dalla qualificazione urbanistico-edilizia come volume tecnico o dall’assenza di una modifica percepibile dell’involucro esterno, quando l’intervento abbia comunque inciso sullo stato dei luoghi tutelato.
- Una circolare amministrativa sui limiti dimensionali degli interventi non può legittimare un’opera che, in concreto, abbia prodotto una modificazione rilevante sul piano paesaggistico e richieda quindi il previo titolo autorizzatorio.
- È sufficiente una ragione autonomamente idonea a sorreggere il diniego di compatibilità paesaggistica per rendere non necessario l’esame delle ulteriori censure rivolte contro altri profili dell’atto.
- La mera dissonanza tra l’argomentazione del giudice di primo grado e il quadro delle censure dedotte non integra, di per sé, ultrapetizione o omessa pronuncia, se la decisione esamina una ragione idonea a definire la controversia e verifica la fondatezza dei rilievi rilevanti.
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