Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione I, n. 1310 del 7 novembre 2023, resa inter partes, concernente una dichiarazione di nullità di una SCIA e conseguente ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti e ripristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202309965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. I, n. 1310 del 7 novembre 2023, nonché, in primo grado, la declaratoria comunale di inefficacia di una SCIA e di una CILA, l’ingiunzione di demolizione e la dichiarazione di inammissibilità di una successiva SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria e titolare edilizia)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la determinazione comunale qualificata come dichiarazione di nullità della SCIA del 17 novembre 2020 e della CILA del 3 gennaio 2021, nonché contro l’ordinanza di demolizione e la dichiarazione di inammissibilità della successiva SCIA. In appello ha dedotto erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, travisamento, illogicità, difetto di motivazione, violazione degli artt. 2, 19, 19-bis, 21-septies e 21-nonies della legge n. 241/1990, oltre a omessa pronuncia. In particolare, ha contestato che l’assenza del nulla osta del Consorzio ASI potesse essere imputata alla società, sostenendo che la richiesta avrebbe dovuto essere trasmessa dal Comune tramite lo Sportello unico. Ha inoltre censurato la rilevanza attribuita dal TAR alla carenza di parcheggi pubblici, perché tale profilo non era contenuto nella motivazione dell’atto comunale e perché gli interventi riguardavano il completamento di un edificio già autorizzato, senza mutamento di destinazione d’uso. Ha contestato anche la ritenuta illegittimità della SCIA per la presentazione da parte dell’alienante, deducendo che quest’ultima aveva mantenuto la disponibilità dell’immobile fino alla conclusione dei lavori e che la società appellante aveva chiesto la voltura dei titoli. Infine, ha censurato l’ordinanza di demolizione per omessa comunicazione di avvio del procedimento e per essere stata adottata prima della dichiarazione di inefficacia della SCIA, in assenza di urgenza e di presupposti vincolanti.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha previamente qualificato la determinazione comunale non come declaratoria di nullità, ma come declaratoria di inefficacia degli effetti della SCIA ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990. Ha ritenuto infondata la ragione relativa all’assenza del nulla osta del Consorzio ASI, poiché, secondo l’art. 19-bis della legge n. 241/1990, quando l’attività soggetta a SCIA richiede ulteriori atti o verifiche di altre amministrazioni, è l’amministrazione ricevente la SCIA a doverla trasmettere agli enti interessati. Ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa alla legittimazione dell’alienante: l’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 consente la presentazione del titolo edilizio al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo; nel caso concreto, l’alienante conservava la disponibilità dell’immobile fino alla conclusione dei lavori e la società appellante aveva chiesto la voltura dei titoli. Quanto alla perizia giurata, il giudice ha affermato che la SCIA costituisce titolo autonomo e non deve necessariamente coincidere con i titoli edilizi pregressi; la relazione asseverata deve attestare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della SCIA. Il Consiglio di Stato ha anche rilevato che la carenza di standard a parcheggio non risultava posta a fondamento dell’atto comunale impugnato e non poteva quindi sorreggerlo in giudizio. Per effetto dell’annullamento della determinazione comunale, sono stati accolti anche i motivi aggiunti e annullati gli ulteriori atti impugnati, inclusa l’ingiunzione di demolizione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990

    La determinazione comunale qualificata come declaratoria di nullità della SCIA è stata riqualificata come declaratoria di inefficacia degli effetti della segnalazione nell’esercizio dei poteri previsti dalla disciplina della SCIA.

  • art. 19-bis l. 241/1990

    Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

    Quando la SCIA richiede il coinvolgimento di altre amministrazioni, spetta all’amministrazione che riceve la segnalazione trasmetterla agli enti interessati; l’omessa attivazione di tale meccanismo non può essere imputata al segnalante.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

    La legittimazione a presentare un titolo edilizio non è limitata al proprietario, ma spetta anche a chi disponga di un autonomo titolo giuridico o fattuale idoneo a richiederlo.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La qualificazione formale dell’atto comunale come dichiarazione di nullità non è stata ritenuta corretta; il provvedimento è stato ricondotto ai poteri di controllo e di dichiarazione di inefficacia della SCIA previsti dall’art. 19.

  • d.P.R. 380/2001

    La disciplina dei titoli edilizi è stata applicata per valutare la legittimazione alla presentazione della SCIA e la validità dell’intervento repressivo conseguente.

Massime di principio

  • Quando una SCIA richiede il coinvolgimento di altre amministrazioni, l’amministrazione che riceve la segnalazione deve trasmetterla agli enti competenti; l’eventuale omessa trasmissione non può essere imputata al privato segnalante come carenza della SCIA.
  • La determinazione amministrativa che incide sugli effetti di una SCIA deve essere qualificata secondo il suo contenuto sostanziale: il richiamo alla nullità non trasforma in nullità l’atto che esercita i poteri di controllo e di dichiarazione di inefficacia disciplinati dall’art. 19 della legge n. 241/1990.
  • La legittimazione alla presentazione di un titolo edilizio spetta non soltanto al proprietario dell’immobile, ma anche a chi dimostri di avere titolo per richiederlo, inclusa una disponibilità giuridica o contrattuale dell’immobile coerente con l’intervento.
  • La SCIA costituisce un titolo autonomo e non deve necessariamente riprodurre o coincidere con i titoli edilizi precedenti; la relazione asseverata deve attestare i presupposti di fatto e di diritto della specifica segnalazione presentata.
  • Il giudice non può confermare un provvedimento sulla base di una ragione ostativa non contenuta nella sua motivazione, quando tale ragione introduca un distinto profilo sostanziale sul quale il destinatario non abbia potuto difendersi nel procedimento e nel processo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoSCIA e liberalizzazioniAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.