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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28012/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 13/04/2021 che aveva respinto la domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari tra il 21/05/2012 e il 19/07/2013. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per presunto travisamento del fatto da parte della Corte d'Appello: pur riconoscendo l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale, contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto sussistente una colpa grave del Lepri basandosi su valutazioni non aderenti agli accertamenti definitivi del giudice di merito e sul travisamento delle emergenze processuali, senza individuare chiaramente quale comportamento grave avesse indotto in errore l'autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che la Corte d'Appello non ha dimostrato un nesso causale tra la condotta imputata al Lepri (in particolare le dichiarazioni rese nell'interrogatorio e la presunta opacità di alcune operazioni) e le ragioni poste a fondamento della misura cautelare, le quali si fondavano principalmente sulle denunce della persona offesa, perquisizioni, sequestri e dichiarazioni di terzi. Si è inoltre osservato che le dichiarazioni della persona offesa, su cui era stata impostata la misura, erano state poi dichiarate inattendibili. Per tali ragioni la motivazione del rigetto era carente e la decisione è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione specifica e motivata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e la possibilità di escluderla in presenza di dolo o colpa grave del condannato/indagato; la Corte ricorda che il giudice della riparazione deve verificare specificamente l'addebitabilità dei comportamenti e il loro inciso sulla determinazione della detenzione

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato dal testo per distinguere la facoltà di non rispondere dall'eventuale mendacio: la falsa prospettazione di fatti non si assimila al silenzio esercitato ai sensi di questa norma

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b)

    Modifica normativa richiamata nella giurisprudenza: viene indicato che il mendacio dell'indagato, se causalmente rilevante ai fini della misura cautelare, può incidere sull'accertamento della colpa grave ostativa all'indennizzo

  • art. 23, comma 8, DL n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il rito di trattazione del ricorso; la Corte dichiara il ricorso fondato ai sensi del citato trattamento procedurale

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale di merito, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso o che non risultino provati.
  • La colpa grave ostativa all'indennizzo non coincide con la colpa penale: rileva la componente oggettiva di una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, anche in concorso con un errore dell'autorità, abbia creato la falsa apparenza della sussistenza del reato.
  • Per escludere l'indennizzo è necessario un nesso causale apprezzabile tra la condotta dell'indagato e le ragioni indicate nella motivazione della misura cautelare; la mera supposizione o l'interpretazione alternativa dei fatti non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni mendaci o contraddittorie dell'indagato possono integrare elementi di colpa grave solo se è dimostrabile che tali dichiarazioni abbiano influito causalmente sulla decisione cautelare.
  • Il giudice della riparazione deve motivare con precisione sia l'addebitabilità delle condotte contestate sia la loro incidenza sulla determinazione della misura restrittiva; carenze motivazionali possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.

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