Cassazione Penale, Sentenza n. 12798/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per errore di fatto/errore materiale la sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro. Sostiene che il certificato del casellario giudiziale riporterebbe erroneamente due condanne a pena sospesa per minaccia, mentre in realtà al momento del fatto oggetto di giudizio (16/07/2017) egli aveva una sola condanna a pena sospesa (tre mesi) e che, pertanto, la somma delle pene non superava i due anni, con conseguente diritto alla sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. Deduce altresì che una delle sentenze menzionate non era irrevocabile alla data del fatto e chiede la sospensione degli effetti della sentenza impugnata per straordinaria gravità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato il diniego della sospensione condizionale della pena su due ragioni alternative: (i) la gravità del reato e il negativo quadro di personalità/prognosi dell'imputato; (ii) l'esistenza di precedenti condanne ostative. Anche se vi fosse stato un errore nella lettura del casellario (cioè l'attribuzione di due condanne anziché una), ciò non avrebbe mutato l'esito perché la prima ragione (gravità del fatto e prognosi negativa) da sola giustificava il diniego. Inoltre la doglianza relativa alla insufficiente argomentazione sulla prognosi negativa non era stata formulata nel ricorso ex art. 625-bis ma solo in una memoria successiva, quindi non poteva essere valutata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali; nulla è dovuto alla parte civile per il motivo che riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario contro errori di fatto nella motivazione sentenziale; può essere accolto solo se l'errore materiale o di fatto avrebbe determinato un esito diverso della decisione impugnata. Nel caso di specie il presunto errore non aveva inciso sull'esito.
art. 163 cod. pen.
Disciplina della sospensione condizionale della pena: la concessione può essere esclusa per precedenti ostativi e/o per una prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di reati. La Corte ha ritenuto che la prognosi negativa e la gravità del reato fossero, anche da sole, idonee a negare il beneficio.
art. 7 d.lgs. n. 152/1991
Norma richiamata come aggravante nel capo di imputazione originario; citata nel contesto della qualificazione della condotta e del trattamento sanzionatorio.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 (Rv. 221280)
Principio secondo cui l'errore di fatto non giustifica il rimedio straordinario quando l'errata percezione delle risultanze non abbia condotto a una decisione differente da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.
Massime di principio
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può fondarsi su più ragioni autonome (es. precedenti ostativi e prognosi negativa): la rettifica di una sola di esse non comporta automaticamente la concessione del beneficio se le altre rimangono valide.
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. richiede non solo la dimostrazione di un errore di fatto/materiale, ma anche che tale errore abbia effettivamente inciso sull'esito della decisione; errori non decisivi sono inammissibili.
- Gli errori nel certificato del casellario giudiziale vanno tempestivamente dedotti e documentati: la semplice contestazione formale non basta se la decisione si poggia anche su elementi di fatto indipendenti dai precedenti penali (es. gravità del fatto, modalità esecutive, quadro di personalità).
- Argomentazioni nuove o diverse rispetto a quelle proposte nel ricorso principale, formulate solo in memorie successive, possono non essere prese in considerazione ai fini del rimedio straordinario.
- Nella valutazione della concedibilità di benefici (come la sospensione condizionale) il giudice valuta la prognosi personale e il grado di pericolosità: condotte particolarmente gravi o con modalità "mafiose" o particolarmente violente possono giustificare il diniego anche in assenza di precedenti ostativi.
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