Sentenza n. 2643/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) quanto al ricorso introduttivo - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali (Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona; ASUR; INRCA; Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Marche Nord) con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; b) quanto al ricorso per motivi aggiunti - degli atti di cui sopra; - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025, recante “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativo Allegato A, pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale del 28 aprile 2025; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti nazionali e regionali di determinazione e riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la richiesta economica della Regione Marche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni, il decreto regionale marchigiano del 14 dicembre 2022 e il successivo decreto regionale del 14 marzo 2025, nonché gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi alla ricognizione e certificazione del fatturato dei singoli fornitori. Nel ricorso sono state dedotte plurime censure di legittimità degli atti impugnati e sono stati prospettati possibili profili di incostituzionalità della disciplina primaria sull'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa. La Regione Marche aveva eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'impugnazione. Nel corso del giudizio la ricorrente e la Regione hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando che la società aveva pagato il 25% dell'importo originariamente dovuto in applicazione della normativa sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, rilevando che erano stati impugnati anche gli atti statali presupposti agli atti regionali contestati, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a. Applicando il principio della ragione più liquida, il Tribunale non ha esaminato le censure di merito né i profili di costituzionalità e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento da parte della ricorrente del 25% della somma originariamente dovuta, sebbene ridotta dalla normativa sopravvenuta, ha reso certa e definitiva l'inutilità della decisione richiesta. Il giudice ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone un'attività amministrativa integralmente satisfattiva e il pieno e irretrattabile soddisfacimento dell'interesse azionato. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; non è stata disposta la restituzione del contributo unificato e non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.
art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.
È stato richiamato per affermare la competenza territoriale del TAR Lazio, in ragione dell'impugnazione di atti statali presupposti ad atti regionali.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È stato richiamato per escludere la restituzione del contributo unificato, non essendo risultate soccombenti le amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre soltanto quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato; la mera sopravvenienza di una diversa situazione non equivale a tale esito.
- La domanda deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giurisdizionale.
- Il pagamento spontaneo, anche parziale, dell'importo controverso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando, alla luce della disciplina sopravvenuta applicata, elimini in modo certo e definitivo l'utilità concreta della sentenza richiesta.
- Quando sono impugnati, insieme agli atti regionali, anche gli atti statali presupposti, la competenza territoriale del TAR può essere individuata secondo la disciplina dell'art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.
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