Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 529/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. m.pi. A00DG0SVU.0054775 del 15.10.2025, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per la seguente classe di concorso: nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la seguente/i disciplina/e: ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO (cfr. doc. all. sub lett. A]); - del parere del MIM. reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, richiamato nel provvedimento impugnato, e mai osteso alla parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;

Giustizia amministrativa202514138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, nonché il parere ministeriale richiamato e non osteso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per la classe di concorso ADSS, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa al percorso formativo estero, incluso il piano analitico del corso di studi, dell'esperienza professionale maturata nel settore e delle divergenze tra i programmi formativi. È stato inoltre contestato il rilievo ostativo fondato sull'assenza di natura abilitante del titolo, nonché il mancato ostendimento del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca richiamato nel diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento di diniego fino alla cessazione, il 4 maggio 2026, del contratto di insegnamento sul sostegno della ricorrente. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo estero, il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata, e che la motivazione sulle divergenze formative deve essere rigorosa, anche in considerazione del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori. Il Collegio ha ritenuto possibile superare eventuali differenze formative mediante adeguate misure compensative e ha valorizzato, ai fini del periculum, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per riconoscere la tutela cautelare, ravvisando i presupposti per sospendere il diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno.

  • principi dell'Adunanza plenaria nn. 18-22/2022

    Le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo estero sono state ritenute già risolte dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro può essere sospeso quando l'Amministrazione non abbia valutato integralmente il percorso formativo estero, il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
  • La valutazione delle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve essere adeguatamente motivata e rigorosa, poiché il riconoscimento dei titoli professionali deve essere interpretato alla luce degli obiettivi europei di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative tra ordinamenti possono essere colmate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; esse non giustificano automaticamente il diniego di riconoscimento del titolo.
  • Ai fini della tutela cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione del diniego fino alla cessazione del rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.