Cassazione Penale, Ordinanza n. 13074/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. In concreto, gli era stata contestata la detenzione di grammi 530 di hashish, con pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta destinazione della sostanza allo spaccio e non al solo uso personale. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva infraquinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente si fosse limitato a riproporre in cassazione gli stessi argomenti già dedotti in appello, senza confrontarsi con le puntuali risposte della Corte territoriale. Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione sulla destinazione a uso non esclusivamente personale, fondata sul rinvenimento di materiale per il confezionamento, di un bilancino e sulla suddivisione in dosi. Quanto al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva infraquinquennale, ha richiamato il principio per cui il giudizio è globale e il giudice di merito non deve specificare le ragioni della equivalenza anziché della prevalenza, salvo specifica richiesta supportata da circostanze di fatto; nel caso concreto, il diniego di prevalenza era motivato sul maggior peso dei precedenti specifici. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione di 530 grammi di hashish, valutata insieme a materiale per il confezionamento, bilancino e suddivisione in dosi, è stata ritenuta indicativa di destinazione a fini di spaccio e non di uso esclusivamente personale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate o bilanciate con la recidiva sulla base di un giudizio complessivo di merito, nel quale rilevano anche i precedenti specifici.
Massime di principio
- La riproposizione in cassazione dei medesimi motivi già dedotti in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, integra causa di inammissibilità del ricorso.
- La destinazione a fini di spaccio di sostanza stupefacente può essere desunta da indici fattuali convergenti, quali il quantitativo, la presenza di materiale per il confezionamento, di un bilancino e la suddivisione in dosi, quando la motivazione di merito sia logica e aderente agli atti.
- Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, il giudice di merito esprime una valutazione globale e non è tenuto a motivare in modo analitico la scelta dell'equivalenza rispetto alla prevalenza, salvo che la parte abbia formulato una specifica richiesta sorretta da circostanze di fatto rilevanti.
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non è censurabile in cassazione se la motivazione valorizza in modo non illogico i precedenti specifici dell'imputato.
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