Sentenza n. 1634/2026 - Milano, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi nel procedimento avviato dal Comune di Como con nota prot. n. 41343 del 27 febbraio 2025, con oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio relativa al rispetto della servitù di uso pubblico afferenti al piano di recupero approvato dalla giunta comunale di como con deliberazione del 26 novembre 1990, n. 2436, insediamento Via Borgovico nr. 223”, a seguito dell’esposto presentato dalla ricorrente in data 6 dicembre 2024 (prot. comunale n. 223536 del 6 dicembre 2024).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Como sulla conclusione del procedimento di vigilanza edilizia avviato d’ufficio con riguardo al rispetto di una servitù di uso pubblico e alle presunte violazioni delle distanze tra costruzioni
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, dopo aver realizzato interventi edilizi sul proprio fondo confinante con un immobile appartenente a un trust, aveva presentato al Comune un esposto documentato chiedendo l’attivazione dei poteri di vigilanza edilizia ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001 e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Comune aveva avviato d’ufficio un procedimento relativo sia al rispetto della servitù di uso pubblico prevista da un piano di recupero e dalla relativa convenzione, sia alle presunte violazioni delle distanze tra costruzioni. Pur avendo ricevuto memorie dalle parti e nonostante una successiva sollecitazione, l’amministrazione non aveva concluso il procedimento entro il termine di novanta giorni né aveva adottato un provvedimento espresso. La ricorrente ha quindi proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha sostenuto di avere svolto un’articolata attività istruttoria e ha contestato l’esistenza di un termine perentorio per provvedere, richiamando la natura vincolata della repressione degli abusi edilizi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che lo stesso Comune, avviando d’ufficio un procedimento finalizzato anche all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia, avesse riconosciuto l’esistenza di un obbligo di provvedere sull’esposto. La società confinante è titolare di una posizione differenziata derivante dalla vicinitas, poiché l’eventuale mancata repressione dell’abuso può produrre effetti nocivi immediati e diretti sulla sua sfera giuridica. In presenza di una segnalazione circostanziata e documentata, l’amministrazione deve svolgere le verifiche e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, che può consistere nell’esercizio dei poteri sanzionatori oppure in un’archiviazione motivata; non è sufficiente una condotta meramente silente. La complessità dell’istruttoria non giustifica il protrarsi indefinito dell’inerzia, poiché gli interessati devono poter conoscere le ragioni della decisione ed eventualmente contestarle in giudizio. Il Comune è stato condannato a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il ricorrente potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di lite in favore della società; le spese tra Comune e intervenienti ad adiuvandum sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente al titolare di una posizione qualificata di agire contro il silenzio dell’amministrazione per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Fondamento dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; a fronte di una segnalazione circostanziata e documentata l’amministrazione deve attivare le verifiche e concluderle con un provvedimento espresso, anche di archiviazione motivata.
Massime di principio
- Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile interessato da un presunto abuso edilizio ha, in ragione della vicinitas e degli effetti nocivi diretti che l’abuso può produrre sulla sua sfera giuridica, una posizione differenziata e qualificata che gli consente di agire contro il silenzio dell’amministrazione.
- A fronte di una segnalazione circostanziata e documentata di presunti abusi edilizi, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e di concluderlo con un provvedimento espresso, sia esso sanzionatorio o di motivata archiviazione.
- L’avvio d’ufficio di un procedimento di vigilanza edilizia manifesta il riconoscimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di provvedere sulla segnalazione; l’attività istruttoria ancora in corso non esclude tale obbligo.
- La complessità o l’articolazione dell’istruttoria non giustifica l’inerzia indefinita dell’amministrazione: gli interessati devono poter conoscere le ragioni della decisione e, se necessario, contestarle in sede giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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