Sentenza n. 1699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 04933/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4933/2025, che aveva accolto l'appello contro la sentenza del TAR Liguria relativa alla decadenza della SCIA e all'inibitoria dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio. Secondo il Comune, la sentenza revocanda avrebbe erroneamente ritenuto che l'annullamento del provvedimento di decadenza della SCIA producesse effetti anche sull'anteriore provvedimento comunale del 22 maggio 2023, con cui era stata inibita la prosecuzione dei lavori e sospesa l'efficacia della SCIA sino alla conclusione delle procedure convenzionali. Il Comune sosteneva che, essendo l'inibitoria cronologicamente anteriore alla decadenza, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto esaminare autonomamente i motivi proposti contro l'inibitoria e che la mancata decisione su tali motivi derivasse dalla percezione di un falso presupposto fattuale. Nella fase rescissoria il Comune ha quindi riproposto le difese relative alla legittimità dell'inibitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha richiamato i requisiti dell'errore di fatto revocatorio: l'errore deve consistere in una falsa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un punto non controverso e non espressamente motivato, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza ricostruzioni interpretative. Ha inoltre precisato che l'omessa pronuncia è revocatoria solo quando dipenda da un errore percettivo sull'esistenza o sul contenuto dell'atto processuale, non quando derivi da una diversa valutazione giuridica delle difese. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva espressamente ricostruito la sequenza temporale degli atti, dando conto sia dell'inibitoria del 22 maggio 2023 sia della successiva decadenza della SCIA del 24 giugno 2023. Non vi era quindi alcuna falsa percezione dei fatti. La censura del Comune riguardava invece la valutazione degli effetti dell'annullamento della decadenza sulla precedente inibitoria e costituiva un errore di giudizio, non deducibile con la revocazione. La Sezione ha ritenuto che l'inibitoria, riferita alla medesima SCIA, fosse stata superata o assorbita dal successivo provvedimento definitivo di decadenza, anche se fondato su un presupposto autonomo. Ha escluso altresì l'omissione di pronuncia, poiché la sentenza revocanda aveva comunque statuito sulla sorte dei provvedimenti oggetto del ricorso n. 396 del 2023, ritenendoli privi di efficacia. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Disciplina il ricorso per revocazione contro le sentenze del giudice amministrativo, nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4 c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, purché l'errore presenti i requisiti di immediatezza, decisività e non controversia indicati dalla giurisprudenza.
art. 3 c.p.a.
Il dovere di sinteticità esclude che il giudice debba confutare pedissequamente ogni argomento difensivo; è sufficiente una motivazione che renda riconoscibile il percorso logico decisorio.
art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001
Era stato posto dal Comune a fondamento della decadenza della SCIA per mancato inizio dei lavori entro un anno; la sentenza revocanda ne aveva escluso l'applicazione analogica alla SCIA.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La sentenza revocanda lo aveva richiamato quale espressione del principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e privato, in relazione al complesso sviluppo procedimentale della vicenda.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una pura e semplice falsa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un punto non controverso, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza attività interpretativa o ricostruttiva.
- La revocazione non è utilizzabile per censurare un errore di giudizio consistente nella diversa valutazione degli effetti giuridici di atti amministrativi o processuali, anche quando il ricorrente ritenga errata la soluzione adottata dal giudice.
- L'omessa pronuncia assume rilievo come errore revocatorio soltanto quando dipenda dall'erronea percezione dell'esistenza o del contenuto di una domanda, motivo o eccezione; non ricorre quando la questione sia stata esaminata, anche implicitamente, attraverso una statuizione incompatibile con la tesi della parte.
- Il dovere di sinteticità della motivazione non impone al giudice di esaminare o confutare espressamente ogni singola argomentazione difensiva, purché dalla motivazione complessiva emerga il percorso logico seguito e la decisione sul punto controverso.
- Quando un provvedimento definitivo successivo riguarda la medesima situazione giuridica disciplinata da un precedente atto interinale o inibitorio, l'annullamento del provvedimento definitivo può comportare il superamento o l'assorbimento degli effetti dell'atto precedente, senza che la relativa valutazione integri di per sé un errore di fatto revocatorio.
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