Cassazione Civile, Ordinanza n. 35965/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, con accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti e compensazione integrale delle spese processuali. Ha altresì escluso che vi fossero i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il giudizio di legittimità riguardava un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Trieste in una controversia indicata come "vendita". Tuttavia, nel testo disponibile non emergono i fatti sostanziali della lite né i motivi originari del ricorso, perché la Corte si è limitata a prendere atto che il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale comprendente il potere di rinunciare agli atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; il difensore dei controricorrenti, anch'egli munito di procura speciale con potere di accettare la rinuncia, ha depositato formale accettazione, chiedendo la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura speciale conferita al difensore può comprendere anche il potere di rinunciare agli atti del giudizio.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso in cassazione può essere validamente depositata dal difensore munito del relativo potere.
art. 391, comma 1, c.p.c.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'estinzione per rinuncia accettata esclude la declaratoria sui presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se il difensore è munito di procura speciale che attribuisca espressamente anche il potere di rinunciare agli atti del giudizio.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, se proveniente da difensore munito di procura speciale comprendente tale potere, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte provvede di regola alla compensazione delle spese se concordata dalle parti o comunque ricorrono i presupposti processuali indicati nel provvedimento.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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