Sentenza n. 2653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva annullato la graduatoria finale del concorso per la classe B020 nella parte in cui il candidato, pur avendo conseguito 183 punti e possedendo un titolo di riserva, non era stato inserito tra i vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe B020, sostenendo che l’amministrazione non avesse considerato il titolo di riserva derivante dall’avere svolto, entro il termine di presentazione della domanda, almeno tre anni scolastici di servizio presso istituzioni scolastiche statali nei dieci anni precedenti, ai sensi dell’articolo 13, commi 9 e 10, del d.m. 205/2023 e dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999. Il TAR aveva ritenuto provati il punteggio complessivo di 183 punti, il possesso del titolo di riserva e la collocazione in graduatoria di candidati con punteggio inferiore, nonché aveva rilevato dalla relazione dell’amministrazione che il titolo non era stato considerato. Aveva quindi annullato gli atti nella parte pertinente, imponendo il riesercizio del potere. L’amministrazione ha appellato la sentenza sostenendo che la riserva era stata correttamente considerata sia nella formazione originaria della graduatoria sia nel successivo riesercizio del potere. Ha precisato che i posti banditi erano 14, di cui 4 riservati ai titolari della riserva del 30%, che cinque candidati collocati per merito erano titolari di tale riserva, che altri sette candidati erano stati inseriti in forza di ulteriori riserve di legge e che due di questi possedevano anche la riserva del 30%. Ha inoltre dedotto che, tra gli idonei non inseriti in graduatoria con punteggio superiore a quello del candidato, ve ne erano altri sette titolari della medesima riserva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Il Collegio ha valorizzato il riesercizio del potere compiuto dall’amministrazione, rilevando che l’Ufficio Scolastico aveva tenuto conto del diritto alla riserva del candidato e aveva confermato la graduatoria originaria perché la quota di quattro posti riservati risultava già integralmente soddisfatta mediante la presenza di candidati titolari della riserva del 30% e di altre riserve di legge, nel rispetto del sistema complessivo delle riserve. La mancata inclusione del candidato non integrava quindi un’omessa considerazione del suo titolo, poiché la riserva non comportava automaticamente l’inserimento in graduatoria quando la quota riservata risultava già coperta. La mancata costituzione dell’appellato non ha consentito una diversa ricostruzione dei fatti. Le spese del doppio grado sono state compensate in considerazione del numero e della diversa tipologia delle riserve da considerare.
Norme richiamate
art. 13, commi 9 e 10, d.m. 205/2023
Prevede la riserva del 30% dei posti in favore dei candidati che abbiano svolto almeno tre anni scolastici di servizio presso istituzioni scolastiche statali nei dieci anni precedenti; la quota è soddisfatta quando il numero dei posti riservati risulta coperto da candidati titolari della riserva, anche se alcuni di essi risultano vincitori in base al punteggio o sono titolari di ulteriori riserve.
art. 11, comma 14, legge 3 maggio 1999, n. 124
Rileva ai fini della valutazione del servizio scolastico richiesto per il riconoscimento del titolo di riserva.
art. 5 d.P.R. 487/1994, come modificato dall’art. 1, lett. e), d.P.R. 82/2023
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso
Fissa il limite complessivo alle riserve di posti nei pubblici concorsi e costituisce parametro per il coordinamento tra le diverse categorie riservatarie.
art. 1014, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Prevede una specifica riserva di posti in favore dei volontari delle Forze armate, considerata dall’amministrazione nel calcolo complessivo delle riserve.
art. 678, comma 9, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Prevede una specifica riserva in favore degli ufficiali ausiliari, anch’essa considerata nella graduatoria concorsuale.
art. 1, comma 9-bis, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
Prevede la riserva del 15% dei posti nei concorsi per il personale non dirigenziale in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale.
legge n. 68/1999
Prevede riserve di posti in favore delle categorie protette, considerate dall’amministrazione nel coordinamento delle diverse riserve concorsuali.
Massime di principio
- Il possesso di un titolo di riserva nei pubblici concorsi non comporta automaticamente l’inserimento del candidato tra i vincitori: la riserva opera nei limiti della quota di posti riservati prevista dal bando e dalla disciplina applicabile.
- La quota riservata può ritenersi soddisfatta quando i posti riservati risultano coperti da candidati titolari della medesima riserva, anche se tali candidati sono collocati tra i vincitori in base al punteggio conseguito o sono contemporaneamente titolari di altre riserve.
- Nel verificare il rispetto delle quote di riserva, l’amministrazione deve coordinare le diverse categorie riservatarie previste dalla normativa concorsuale, nel rispetto del limite complessivo per cui le riserve non possono superare la metà dei posti messi a concorso.
- Il riesercizio del potere disposto dal giudice può confermare la graduatoria originaria quando l’amministrazione dimostri, con una ricostruzione puntuale delle posizioni e delle diverse riserve, che il titolo del candidato è stato considerato e che la relativa quota era già integralmente coperta.
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