Sentenza del 28/03/2019 n. 8626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari, che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004 e 2005. Il Comune sosteneva che il terreno fosse edificabile perché il PRG era stato adottato e recepito con le delibere consiliari n. 24 del 12 maggio 2002 e n. 52 del 19 luglio 2002, prima delle annualità contestate. Ha inoltre dedotto la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), secondo cui, ai fini ICI, è sufficiente la qualificazione edificatoria attribuita dal piano regolatore generale adottato, senza necessità della definitiva approvazione regionale o dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente sull'improcedibilità e sull'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi del Comune, affermando che per gli anni 2004 e 2005 i terreni dovevano essere considerati edificabili in quanto qualificati come tali dal PRG adottato dal Comune nel 2002. Le vicende successive, compreso l'annullamento della delibera regionale di approvazione del PRG, non incidono sulla qualificazione rilevante per le annualità oggetto di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'obiettiva incertezza normativa.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
In tema d'ICI, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Ai fini ICI, un'area è edificabile quando il PRG adottato dal Comune la qualifica come tale. Non sono indispensabili né l'approvazione regionale definitiva né l'adozione di piani attuativi o programmi di lottizzazione.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito nella L. n. 248 del 2005
La disposizione ha contribuito a fornire l'interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile ai fini dell'ICI, collegandola alla qualificazione risultante dal PRG adottato.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006
Conferma, quale interpretazione autentica, che la qualificazione urbanistica derivante dal PRG adottato è sufficiente per applicare il criterio del valore venale alle aree edificabili.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 1
Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione; nel caso concreto il termine è stato rispettato considerando la sospensione feriale dei termini processuali.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.
L'onere di specificità non richiede necessariamente una qualificazione formale perfetta del motivo o l'indicazione esatta della norma violata, purché le argomentazioni consentano di individuare chiaramente il vizio denunciato e la censura proposta.
Codice di procedura civile, art. 360
La censura è ammissibile se, anche senza una precisa indicazione formale, è sostanzialmente riconducibile a una delle ipotesi tassative di ricorso per cassazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. f)
Le variazioni della classificazione urbanistica possono incidere sul prelievo nei singoli periodi d'imposta; eventuali rimborsi per annualità pregresse dipendono da un riconoscimento del Comune nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini ICI, la natura edificabile di un terreno deve essere valutata in base alla classificazione urbanistica vigente nel periodo d'imposta, anche se il PRG è stato soltanto adottato e non ancora approvato definitivamente dalla Regione.
- La mancanza di un piano attuativo, di una lottizzazione o di un programma di edificazione non esclude di per sé l'edificabilità fiscale dell'area, ma può incidere sulla stima del suo valore venale.
- Le successive modifiche o gli annullamenti degli strumenti urbanistici non eliminano automaticamente l'imponibilità per gli anni precedenti nei quali l'area risultava qualificata come edificabile.
- L'edificabilità urbanistica non implica necessariamente una piena e immediata possibilità di costruire: ai fini fiscali è sufficiente che l'avvio della procedura di trasformazione urbanistica abbia prodotto un incremento del valore economico del terreno.
- Per contestare efficacemente un accertamento, il contribuente deve verificare la classificazione urbanistica vigente in ciascuna annualità e, se l'area è formalmente edificabile, dimostrare eventualmente l'incidenza concreta dei vincoli o delle limitazioni sul valore venale, anziché sostenere soltanto l'assenza di strumenti attuativi.
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