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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19965/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto; contestano principalmente la legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p. (obbligo del mandato specifico ad impugnare e dichiarazione/elezione di domicilio per imputati assenti) in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. (con alternativa critica alla disciplina transitoria dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022). Altri motivi: decorrenza della prescrizione (art. 157 c.p.), mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 62 n.4 c.p. e mancata sospensione della pena per precedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (pronuncia della Corte territoriale del 17/04/2023), ha constatato l'assenza dei mandati specifici rilasciati dopo la sentenza contenenti dichiarazione/elezione di domicilio e ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tale vizio formale. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate. Per effetto dell'inammissibilità non sono stati esaminati i restanti motivi (prescrizione, attenuante, sospensione). I ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    Impone, a pena di inammissibilità, che nel caso di imputato assente il difensore depositi mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza con dichiarazione o elezione di domicilio; finalizzato a garantire la volontà consapevole dell'imputato di impugnare; norma applicata ratione temporis e causa diretta dell'inammissibilità.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022

    Disposizione transitoria ritenuta applicabile alla fattispecie (pronunce successive al 30/12/2022) così da far valere le nuove regole anche per i procedimenti in corso.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione evocata dai ricorrenti (argomentazione che la prescrizione sarebbe intervenuta il 6/6/2023); il tema non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale invocata dai ricorrenti per la minore offesa patrimoniale; la Corte d'appello non l'ha riconosciuta e la Cassazione non ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che l'ordinamento prevede la rappresentanza dell'imputato assente tramite difensore e i doveri informativi di quest'ultimo, elemento che legittima gli oneri di ammissibilità introdotti dall'art. 581-quater.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per i termini d'impugnazione (la riforma ha previsto un aumento di 15 giorni quando impugna il difensore dell'imputato assente), a sostegno del fatto che i termini non sono irragionevolmente ristretti.

  • art. 175, art. 604 comma 5-bis, art. 623 comma 1 lett. b-bis cod. proc. pen.

    Norme richiamate come rimedi restitutori previsti dalla riforma (restituzione in termini, nuove ipotesi di nullità, possibilità di prova dell'ignoranza incolpevole del procedimento) che possono reintegrare l'imputato che non ha esercitato opzioni processuali per mancata conoscenza.

  • Costituzione, artt. 3, 24, 27, 111

    Gli artt. sono stati invocati per censurare la norma; la Corte ha ritenuto infondate le censure: il legislatore ha ampia discrezionalità processuale, la norma persegue finalità ragionevoli (impugnazione consapevole) e non compromette in modo eccessivo il diritto di difesa o la parità delle armi, specie alla luce dei rimedi restitutori previsti.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato assente nel giudizio, il ricorso proposto dal difensore è inammissibile se manca il mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581 comma 1-quater c.p.p.
  • Le censure costituzionali contro oneri formali di ammissibilità (obbligo di mandato ed elezione di domicilio) sono difficilmente accolte quando la norma persegue l'obiettivo ragionevole di assicurare una decisione di impugnare consapevole da parte dell'imputato e quando esistono rimedi restitutori per chi non ha conosciuto il procedimento.
  • Le disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022 si applicano alle pronunce successive alla data indicata (30/12/2022): verificare sempre la data della sentenza impugnata per valutare l'applicabilità delle nuove regole.
  • Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per vizio formale, i giudici di legittimità non esaminano i motivi di merito (es. prescrizione, attenuanti, sospensione); pertanto è fondamentale curare gli aspetti formali preliminari dell'impugnazione.
  • Sono previsti rimedi per reintegrare l'imputato che provi di non aver conosciuto il processo (restituzione, nullità, rescissione); in situazioni analoghe valutare tempestivamente la documentazione per eventuali istanze restitutorie.

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