Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 11/07/2019 n. 18633 - Corte di Cassazione

ICI - Agevolazioni ed esenzioni - Opere autostradali - Divieto di costruire - Esenzione ex art.9 della legge n.729 del 1961 - Finalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che i terreni gravati dal divieto assoluto di edificazione previsto dall’art. 9 della legge n. 729/1961, relativo alla fascia di rispetto autostradale, non sono soggetti a ICI. L’esenzione non si estende però alle porzioni eccedenti tale fascia, se edificabili secondo lo strumento urbanistico. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio.

ICI sui terreni situati lungo un’autostrada: esenzione limitata alla fascia di rispetto legalmente inedificabile

ICI e terreni situati in prossimità di opere autostradali

La pronuncia riguarda l’assoggettamento a imposta comunale sugli immobili (ICI) di terreni situati lungo un’autostrada, qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, ma sottoposti a vincoli di inedificabilità derivanti dalla normativa sulle fasce di rispetto autostradali. La Corte di cassazione distingue tra la parte dei terreni soggetta al divieto legale assoluto di edificazione e la parte eventualmente edificabile oltre tale fascia.

Origine della controversia

Il Comune di Reggio Emilia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 72 del 21 gennaio 2016. La sentenza aveva dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento notificato ad Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’ICI relativa al primo trimestre 2008.

I terreni erano qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, ma la Commissione tributaria li aveva ritenuti non edificabili e quindi non assoggettabili all’imposta, in ragione di concreti e precisi vincoli di legge connessi alla loro destinazione prevalente a sede viaria e relative pertinenze.

Motivi di ricorso del Comune

Il Comune ha proposto due motivi di ricorso:

  • con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto considerare esclusivamente la qualificazione dei terreni risultante dallo strumento urbanistico;
  • con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, contestando il riferimento della sentenza regionale al regime demaniale dei terreni e alla loro destinazione ad accogliere la rete autostradale e le relative pertinenze.

Autostrade per l’Italia S.p.A. ha resistito con controricorso. Il Comune ha inoltre depositato memoria.

Nozione di area fabbricabile ai fini ICI

L’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 definisce area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio:

  • in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
  • oppure in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti per l’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Secondo la Corte, la qualificazione urbanistica del terreno non è sufficiente, da sola, a renderlo imponibile quando esista un vincolo legale che ne escluda in modo assoluto l’edificabilità. Occorre quindi verificare concretamente l’estensione e gli effetti del vincolo.

Divieto di edificazione nella fascia di rispetto autostradale

La sentenza richiama l’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, disposizione successivamente abrogata dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

La norma prevedeva il divieto di costruire a una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali. La Corte ribadisce i principi già affermati dalla giurisprudenza:

  • il vincolo sulle aree comprese nelle fasce di rispetto stradali o autostradali si traduce in un divieto assoluto di edificazione e rende tali aree legalmente inedificabili, ai sensi della legge n. 1150/1942, art. 41-septies, della legge n. 765/1967, art. 19, del D.M. 1 aprile 1968 e della legge n. 729/1961, art. 9;
  • il divieto di costruire a meno di 25 metri dalle opere autostradali ha carattere generale e inderogabile;
  • tale divieto opera non soltanto nei confronti dei privati, ma anche nei confronti della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici;
  • la finalità della disciplina è favorire la circolazione e garantire condizioni di sicurezza per chi transita sull’autostrada.

La fascia di rispetto costituisce quindi un vincolo legale di inedificabilità che prevale sulla diversa destinazione edificatoria eventualmente prevista dallo strumento urbanistico.

Estensione dell’esenzione dall’ICI

La Commissione tributaria regionale ha correttamente escluso dall’ICI la parte dei terreni ricadente nella fascia di rispetto autostradale, poiché legalmente inedificabile.

Tuttavia, la Commissione ha errato nell’estendere l’esclusione all’intera superficie dei terreni. Secondo la Corte, l’esenzione riguarda esclusivamente la porzione soggetta al vincolo di inedificabilità, mentre deve essere assoggettata a imposta la parte eccedente la fascia di rispetto, qualora risulti edificabile secondo il vigente strumento urbanistico comunale.

Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere a determinare l’eventuale imposta dovuta con riferimento alla sola porzione dei terreni eccedente la fascia di rispetto autostradale.

Inammissibilità del secondo motivo

Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Il Comune aveva richiamato l’art. 7, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, che prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti, unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e camere di commercio, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

La Corte ha rilevato che tale disposizione non era stata applicata dalla Commissione tributaria regionale. Il riferimento al “regime demaniale” contenuto nella sentenza impugnata non riguardava infatti la natura dei terreni come beni del demanio stradale, ma la presenza della fascia di rispetto autostradale. Mancava quindi il presupposto per denunciare la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992.

Esito del giudizio e rinvio

La Corte di cassazione:

  • ha accolto il primo motivo di ricorso, limitatamente alla parte relativa ai terreni eccedenti la fascia di rispetto;
  • ha dichiarato inammissibile il secondo motivo;
  • ha cassato la sentenza impugnata;
  • ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione;
  • ha demandato al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese.

Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare l’imposta eventualmente dovuta per la parte dei terreni che supera la fascia di rispetto autostradale, mantenendo l’esclusione dall’ICI per la porzione gravata dal divieto legale di edificazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.