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Sentenza

Sentenza n. 3186/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 1005/2024, depositata e resa pubblica il 30.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza;

Giustizia amministrativa202505062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario, con riferimento all'erogazione, tramite carta elettronica, di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, chiedendo anche l'applicazione della misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, a causa dell'invalidità della notificazione del titolo esecutivo. La sentenza era stata notificata alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, agli uffici scolastici regionale e provinciali, nonché a un ulteriore indirizzo del Ministero indicato in un comunicato organizzativo; tali indirizzi non coincidevano con il domicilio digitale primario del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. La notificazione era stata inoltre eseguita presso l'Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice, mediante il domicilio digitale individuato secondo i pubblici registri previsti dalla legge. Per il Ministero, essendo presente un indirizzo nel Registro delle PP.AA., la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l'indirizzo PEC primario dell'Ufficio di Gabinetto: uffgabinetto@postacert.istruzione.it. Non erano idonee le notificazioni dirette a una direzione generale, agli uffici scolastici territoriali o all'indirizzo indicato in un mero comunicato organizzativo del Ministero. Neppure la notifica presso l'Avvocatura dello Stato poteva produrre gli effetti sostanziali richiesti dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, essendo rilevante per la rappresentanza processuale e non per l'avvio del procedimento contabile di pagamento presso l'amministrazione debitrice. Poiché il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere, l'azione di ottemperanza era prematura e quindi inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa di mero stile dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la relativa richiesta è stata proposta ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria fondata su un giudicato; prima della sua scadenza l'azione esecutiva è inammissibile.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, conv. l. 221/2012

    fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Il domicilio digitale tratto dal Registro IPA è utilizzabile per la notificazione agli enti pubblici soltanto quando l'indirizzo dell'amministrazione non risulti nel Registro delle PP.AA.; se l'indirizzo è presente in quest'ultimo registro, occorre utilizzare il domicilio digitale primario ivi indicato.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La disposizione richiama il meccanismo di individuazione del domicilio digitale previsto dall'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, senza rendere il Registro IPA autonomamente equiparato a tutti gli altri pubblici elenchi.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È il fondamento sostanziale del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; la sentenza amministrativa non ne esamina il merito, limitandosi alla verifica dell'ammissibilità dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato impone a un'amministrazione statale il pagamento di una somma di denaro, anche mediante strumenti di moneta elettronica.
  • Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il titolo esecutivo deve essere notificato all'amministrazione debitrice presso il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA., quando tale indirizzo sia ivi presente.
  • La notificazione del titolo esecutivo a un'articolazione interna dell'amministrazione, a un ufficio territoriale o a un indirizzo indicato in un comunicato organizzativo non sostituisce la notificazione presso il domicilio digitale dell'amministrazione centrale che risulta obbligata dal titolo giudiziale.
  • La notificazione del titolo presso l'Avvocatura dello Stato, valida ai fini della rappresentanza e difesa processuale dell'amministrazione, non produce gli effetti sostanziali richiesti dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, perché non assicura l'avvio del procedimento contabile presso la sede reale dell'amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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