Sentenza n. 4447/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 27 maggio 2024 nella parte in cui, all’articolo 1, lett. b, prevede la riserva di 1145 posti in favore dei cittadini italiani in possesso del seguente requisito anagrafico «che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età»; -dell’articolo 3 del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» nella parte in cui ha previsto quale unica modalità di inoltro della domanda di partecipazione quella on line, impedendo ai ricorrenti di generare validamente l’iscrizione; -del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 27 maggio 2024; -della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri», non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente; PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’ E/O PER LA DISAPPLICAZIONE -dell’art. 6 comma 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 119 recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell''''Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell''''Aeronautica militare, nonche'''' in materia di avanzamento degli ufficiali» nella parte in cui all’articolo 3 ha previsto la modifica del codice dell’ordinamento militare (d..gs. n. 66/2010) nei seguenti termini « all''''articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall’articolo 703 per i volontari in ferma prefissata» abbassando, quindi, da 26 a 24 anni non compiuti il requisito anagrafico di accesso al ruolo di allievo carabiniere; - dell’articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui prevede tra i requisiti di accesso al ruolo di carabiniere il seguente requisito anagrafico «non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall’articolo 703 per i volontari in ferma prefissata»; E/O PREVIO SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità tra l’articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 5 agosto 2022, n. 119 ha abbassato da 26 anni non compiuti a 24 anni non compiuti il limite anagrafico di accesso al ruolo di carabiniere e la Direttiva 2000/78/CE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri, nella parte relativa al limite anagrafico di 24 anni e alla presentazione esclusivamente telematica della domanda, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso pubblicato il 27 maggio 2024, contestando, in particolare, la previsione della riserva di posti subordinata al requisito di non aver superato il ventiquattresimo anno di età e la previsione della sola modalità telematica di presentazione della domanda, che gli avrebbe impedito di perfezionare validamente l'iscrizione. Ha inoltre impugnato il bando nel suo complesso, la graduatoria di merito non ancora formata o pubblicata nella parte in cui non avrebbe incluso il suo nominativo e ogni atto connesso. Ha chiesto, alternativamente, il sollevamento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge n. 119/2022 e dell'art. 707, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010, nonché il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione alla compatibilità del limite anagrafico con la direttiva 2000/78/CE. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato dichiarazioni, il 5 dicembre 2025 e il 20 gennaio 2026, dalle quali risultava inequivocabilmente il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che le dichiarazioni depositate dal ricorrente dimostrassero in modo inequivocabile il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio; pertanto non ha esaminato nel merito le censure relative al limite di età, alla modalità telematica di presentazione della domanda, alla legittimità costituzionale delle norme applicate o alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 267 TFUE
artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 6, comma 3, legge 5 agosto 2022, n. 119
ha previsto la modifica del codice dell'ordinamento militare
Richiamato quale disposizione legislativa che ha ridotto da 26 a 24 anni il limite anagrafico di accesso al ruolo di allievo carabiniere; la sua legittimità non è stata scrutinata.
art. 707, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata
Individua il requisito anagrafico contestato; la disposizione non è stata interpretata nel merito.
direttiva 2000/78/CE
Richiamata dal ricorrente in relazione alla compatibilità del limite anagrafico di accesso al concorso; il TAR non ha esaminato la questione.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivocabile del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'esame delle censure di legittimità, delle questioni di costituzionalità o delle richieste di rinvio pregiudiziale dell'Unione europea formulate nel ricorso.
- La sentenza può essere pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando, sentite le parti, la causa è definibile sulla base della sopravvenuta carenza di interesse.
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