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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16849/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna dell'imputato per fatti commessi in ambito detentivo. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 424 e 635 c.p., sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati come semplice danneggiamento e non come incendio; con il secondo si contestava la sussistenza del reato di cui all'art. 336 c.p., relativo alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi. La Cassazione ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate, osservando che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato le modalità concrete della condotta, idonee a integrare il pericolo di propagazione delle fiamme, e il fine perseguito di ottenere il trasferimento ad altra sezione, sufficiente a sorreggere la configurabilità del reato di cui all'art. 336 c.p.; le doglianze tendevano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto al primo, perché la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato gli elementi del reato di incendio sulla base delle concrete modalità della condotta e del pericolo di propagazione delle fiamme; quanto al secondo, perché era stato congruamente motivato il fine di costringere il destinatario della condotta a trasferire il ricorrente in altra sezione, integrando così il reato contestato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    La Corte richiama la norma nel confronto tra la diversa qualificazione prospettata dalla difesa e quella ritenuta dai giudici di merito, confermando la configurabilità del reato di incendio in presenza di un concreto pericolo di propagazione delle fiamme.

  • art. 635 c.p.

    È richiamato quale ulteriore reato contestato; la difesa sosteneva che la condotta integrasse solo danneggiamento, ma la Corte ha escluso tale ricostruzione in favore della qualificazione più grave già ritenuta nei gradi di merito.

  • art. 336 c.p.

    La Corte ritiene adeguatamente motivata la sussistenza del reato, valorizzando il fine perseguito dall'agente di ottenere il trasferimento ad altra sezione mediante la condotta contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Pur non essendo espressamente citato nel testo trascritto, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la disciplina delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del fatto o delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Il reato di incendio può essere configurato anche in presenza di un fuoco appiccato a più beni infiammabili in un ambiente chiuso, quando le modalità concrete rendano apprezzabile il pericolo di propagazione delle fiamme; non è necessario che l'evento dannoso si sia effettivamente verificato.
  • La qualificazione del fatto come semplice danneggiamento non è praticabile quando la condotta presenti caratteri oggettivi di maggiore pericolosità, tali da integrare gli estremi dell'incendio secondo la valutazione del giudice di merito.
  • Ai fini del reato di cui all'art. 336 c.p., è rilevante il fine di condizionare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; la motivazione del giudice che individui tale scopo può sorreggere la condanna anche in presenza di contestazioni difensive diverse.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché le censure sono manifestamente infondate, seguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoIncendio e disastroResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioIncolumità pubblicaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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