Sentenza del 11/06/2019 n. 1869 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Intermediario - Invio files delle dichiarazioni oltre i 90 giorni - Determinazione della sanzione - Cumulo materiale - Non applicabile - Cumulo giuridico - Applicabilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso dell'intermediario contro sanzioni complessive pari a 88.752 euro, riferite a 112 dichiarazioni inviate oltre 90 giorni e a 3 dichiarazioni inviate tardivamente. L'Ufficio sosteneva che dovesse applicarsi il cumulo materiale, con una sanzione per ciascun file o dichiarazione non trasmessa nei termini, ritenendo configurabile un concorso materiale omogeneo. L'intermediario sosteneva invece l'applicabilità del cumulo giuridico, poiché le violazioni costituivano una reiterazione della medesima condotta e non autonome violazioni da sanzionare separatamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole all'intermediario. Ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico, considerando le dichiarazioni trasmesse tramite i diversi files come espressione di un'unica violazione della medesima disposizione, anche se realizzata mediante più azioni. I files non determinano quindi un concorso materiale omogeneo e non giustificano l'applicazione di tante sanzioni quanti sono i files o le dichiarazioni. Le spese del giudizio di appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 12, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede il cumulo giuridico in caso di omissione, con più azioni od omissioni, di diverse violazioni formali della medesima disposizione.
La Commissione ha ritenuto che l'invio tardivo di più files da parte dell'intermediario costituisca un'unica violazione reiterata della stessa disposizione, anziché una pluralità di violazioni autonome da sanzionare con il cumulo materiale.
Art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dall'Ufficio in relazione al cumulo giuridico.
La norma è stata menzionata nel motivo d'appello, ma la decisione ha fondato l'applicazione del cumulo giuridico principalmente sull'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 52/E del 2007
La circolare non è stata ritenuta idonea a escludere il cumulo giuridico. Secondo la Commissione, essa deve essere interpretata con riferimento alle violazioni diverse, senza trasformare automaticamente ogni file o ogni trasmissione in una distinta violazione materiale.
Massime di principio
- Quando un intermediario invia tardivamente più dichiarazioni o files riferibili alla medesima disposizione violata, non è automaticamente applicabile una sanzione distinta per ciascun file.
- Il numero dei files o delle dichiarazioni non determina da solo un concorso materiale omogeneo: occorre verificare se le condotte rappresentino violazioni autonome oppure la reiterazione della stessa violazione formale.
- Il cumulo giuridico può essere applicato quando più azioni od omissioni riguardano la medesima disposizione e presentano un'omogeneità sostanziale, anche se il sistema informatico registra più trasmissioni separate.
- Le istruzioni o circolari amministrative devono essere interpretate alla luce della disciplina legislativa del cumulo e non possono, da sole, giustificare l'applicazione automatica del cumulo materiale.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra violazioni di disposizioni diverse, che possono comportare una pluralità di sanzioni, e violazioni ripetute della stessa disposizione, per le quali può operare il cumulo giuridico.
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