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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10242 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento con metodo induttivo - Periodo anteriore all'approvazione degli studi di settore - Parametri presuntivi ex art. 3, comma 181, della l. n. 549 del 1995 - Applicazione ai dati esposti dal singolo contribuente - Sufficienza - Necessità di ulteriori elementi di prova - Esclusione - Prova contraria da parte del contribuente - Possibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli accertamenti relativi agli anni d’imposta 1995 e 1996, con cui l’Agenzia aveva determinato, applicando i parametri presuntivi previsti dalla legge n. 549 del 1995 e dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, maggiori ricavi e redditi della cooperativa, con conseguenti maggiori imposte IVA e ILOR, nonché maggiori redditi di partecipazione imputati ai soci. I ricorrenti sostenevano che l’accertamento fosse fondato esclusivamente sui parametri, senza considerare le peculiarità dell’attività svolta dalla cooperativa, che avrebbe operato nei confronti di un unico committente. Contestavano inoltre l’utilizzo della presunzione legale relativa prevista dall’art. 2728 c.c., anziché delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., lamentando carenza istruttoria e violazione degli artt. 23 e 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di P.C., S.T. e V.G., erede di D.G.M., poiché avevano aderito alla definizione della controversia prevista dalla legge n. 289 del 2002 e avevano pagato integralmente quanto dovuto, compensando le relative spese. Per la cooperativa e gli altri soci il ricorso è stato rigettato. La Corte ha stabilito che l’applicazione dei parametri normativi ai dati dichiarati dal contribuente costituisce presunzione legale relativa, sufficiente a fondare l’accertamento senza ulteriori elementi di prova da parte dell’Ufficio. Il contribuente può superare tale presunzione fornendo prova, anche presuntiva, di circostanze specifiche che rendano i parametri inapplicabili o dimostrino ricavi inferiori, ma nel caso concreto tale prova non è stata ritenuta fornita. Gli altri ricorrenti sono stati condannati a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Accertamento delle imposte sui redditi mediante ricostruzione induttiva del reddito.

    Consente all’Amministrazione finanziaria di procedere a un accertamento induttivo quando i dati dichiarati non risultano attendibili, anche mediante l’utilizzo di parametri normativamente previsti.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181-184

    Parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari.

    I parametri costituiscono uno strumento legale di determinazione presuntiva dei ricavi e del volume d’affari, applicabile ai dati dichiarati dal singolo contribuente.

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    Specifica i parametri previsti dalla legge n. 549 del 1995, utilizzati dall’Ufficio per determinare presuntivamente ricavi e compensi.

  • Codice civile, art. 2728, comma 1

    La presunzione legale relativa consente all’Ufficio di fondare l’accertamento sui parametri senza dover fornire ulteriori elementi di riscontro; il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria.

  • Codice civile, art. 2729

    La disciplina delle presunzioni semplici non è quella applicabile direttamente ai parametri, poiché questi sono qualificati dalla Corte come presunzioni legali relative.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8

    Prevede l’estinzione del giudizio quando il contribuente definisce la controversia mediante presentazione della domanda e pagamento integrale delle somme dovute.

Massime di principio

  • Quando l’accertamento fiscale si basa su parametri previsti dalla legge e applicati ai dati del contribuente, l’Amministrazione non deve necessariamente fornire ulteriori elementi di conferma: opera una presunzione legale relativa.
  • La presunzione non è assoluta: il contribuente può contrastarla dimostrando circostanze concrete e specifiche che rendano i parametri non rappresentativi della propria situazione o che provino ricavi effettivamente inferiori.
  • La semplice allegazione di peculiarità dell’attività, come l’esistenza di un unico committente, non è sufficiente se non viene adeguatamente provata e collegata alla concreta riduzione dei ricavi.
  • Il giudice di merito valuta le prove offerte per superare la presunzione; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è normalmente riesaminabile in cassazione come questione di fatto.
  • In presenza di più contribuenti collegati allo stesso accertamento, alcuni possono definire la controversia e ottenere l’estinzione del proprio giudizio, mentre per gli altri il processo prosegue autonomamente.

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