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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51189/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava in otto motivi: 1) la configurazione del reato di accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), poiché la ricorrente era autorizzata ad accedere al sistema aziendale e avrebbe usato i dati solo successivamente; 2) la sussistenza del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) rispetto a dati informatici; 3-4) la configurazione e la mancanza di motivazione circa il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs. 196/2003) e la posizione soggettiva della ricorrente rispetto al ruolo di titolare del trattamento; 5-6) la prescrizione dei reati (in particolare che i reati contestati ai capi B e C si erano estinti prima della sentenza di primo grado e che le contestazioni suppletive non interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.); 7-8) vizi di prova e di utilizzabilità del DVD contenente e-mail e documenti acquisiti (rilevanza della nota della Polizia Postale che non riscontrava elementi nella casella di posta della ricorrente, e presunta illegittimità del sequestro effettuato dopo la citazione a giudizio). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati B e C per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili limitatamente a detti reati, e l'inammissibilità del ricorso nel resto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione (sesto motivo), dichiarando che le contestazioni suppletive non interrompono la prescrizione perché l'atto modificativo dell'imputazione ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. non rientra negli atti interruttivi tassativamente previsti dall'art. 160 c.p. Conseguentemente ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi B (art. 646 c.p.) e C (art. 167 d.lgs. 196/2003) commessi il 7 maggio 2009, con annullamento senza rinvio delle statuizioni civili relative a quei capi. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'art. 615-ter e ha dichiarato generico il quinto motivo sulla decorrenza della consumazione. Ha invece accolto i motivi settimo e ottavo in parte: ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità per il capo A (accesso abusivo) basata sul contenuto del DVD, dal momento che la motivazione non ha spiegato adeguatamente l'itinerario logico probatorio alla luce della nota della Polizia Postale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio relativamente agli effetti civili dei capi B e C (effetti eliminati) e annullata, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al capo A al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la valutazione e la liquidazione delle spettanze civili; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Il reato di accesso abusivo può configurarsi anche quando il soggetto era formalmente autorizzato ad accedere al sistema ma vi si trattiene o accede per finalità ontologicamente estranee rispetto a quelle autorizzate (principio richiamato dalle Sezioni Unite).

  • art. 646 cod. pen.

    La Corte ha considerato che la mera estrazione di copia di dati informatici non coincide automaticamente con l'appropriazione indebita di beni materiali; inoltre, il relativo reato (capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione nel caso concreto.

  • art. 167 d.lgs. n. 196/2003

    Il reato di trattamento illecito di dati personali richiede prova degli specifici elementi della fattispecie; nel caso concreto il capo C è stato ritenuto prescritto e la motivazione della Corte d'appello è risultata carente rispetto agli elementi posti a fondamento della responsabilità.

  • art. 160, comma 2, cod. pen.

    Si ribadisce il principio del numerus clausus: soltanto gli atti espressamente previsti da tale norma interrompono la prescrizione; gli atti di modifica dell'imputazione ex artt. 516-517 c.p.p. non interrompono la prescrizione.

  • artt. 516-517 cod. proc. pen.

    L'atto con cui il PM modifica l'imputazione non ha efficacia interruttiva della prescrizione; non può essere interpretato per ampliare gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata la misura dei termini di prescrizione applicabile (in particolare per i reati contestati ai capi B e C, utilizzato il termine di sei anni).

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui, se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, il giudice d'appello non può statuire sugli effetti civili in assenza di una valida condanna nel grado immediatamente precedente.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione rafforzata del giudice d'appello quando riforma una sentenza di assoluzione, specie se decide sulla base di prove documentali.

  • artt. 254 e 430 cod. proc. pen.

    Discusse in relazione all'utilizzabilità e ai modi di acquisizione delle e-mail e del DVD: la Corte ha ritenuto il DVD acquisibile come documento proveniente dall'imputata (art. 237 c.p.p.), ma ha censurato la motivazione sulla valutazione del suo contenuto e ha osservato questioni circa la tempestività del sequestro.

  • art. 237 cod. proc. pen.

    Il DVD contenente e-mail inviate dalla ricorrente è qualificato come documento proveniente dall'imputata e quindi utilizzabile, ma la sua valutazione probatoria richiede adeguata motivazione.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Richiamata la regola generale per l'acquisizione dei documenti informatici (messaggi di posta elettronica hanno natura di documento informatico e non sono acquisiti come intercettazioni).

Massime di principio

  • Le contestazioni suppletive o la modifica dell'imputazione operate dal PM ex artt. 516-517 c.p.p. non interrompono il corso della prescrizione: l'elenco degli atti interruttivi dell'art. 160 c.p. è tassativo.
  • Se un reato si è prescritto prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può applicare o confermare statuizioni civili relative a quel reato; tale parte della decisione deve essere annullata senza rinvio.
  • L'accesso autorizzato a un sistema informatico può integrare il reato di accesso abusivo (art. 615-ter) se chi accede si trattiene o usa il sistema per finalità ontologicamente diverse rispetto all'autorizzazione ricevuta (orientamento delle Sezioni Unite).
  • La mera copia di dati informatici non costituisce automaticamente appropriazione indebita di beni materiali; la qualificazione penale richiede un'analisi sostanziale degli elementi costitutivi della fattispecie.
  • Quando la Corte d'appello riforma totalmente una assoluzione basandosi su prove documentali, è richiesto un obbligo di motivazione rafforzata che spieghi in modo completo e coerente l'itinerario probatorio seguito; la semplice indicazione che un DVD contiene e-mail non basta senza spiegare la catena di acquisizione e la correlazione probatoria.
  • Le e-mail e i documenti informatici provenienti dalla sfera dell'imputato possono essere acquisiti come documenti (art. 237 c.p.p.) e utilizzati in processo, ma la loro rilevanza e collegamento ai fatti contestati devono essere adeguatamente motivati e confrontati con eventuali riscontri contrari (es. referti della Polizia Postale).
  • Chi deduce in Cassazione la prescrizione sulla base di una diversa data di consumazione rispetto a quella indicata in imputazione ha l'onere di allegare e documentare elementi incontrovertibili che dimostrino tale anteriore consumazione.

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