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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44815/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (art. 648 c.p., ricettazione: 2 anni di reclusione e €600 di multa) con più motivi: 1) nullità per mancata notifica del decreto di citazione della parte civile Pietrobon (violazione art. 178 c.p.p.); 2) censura sulla valutazione probatoria e sulla presunta consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno, con denuncia di inversione dell'onere della prova (richiamo a artt. 192, 546 c.p.p. e 648 c.p.); 3) mancata riqualificazione nella forma attenuata della ricettazione per presunta impossibilità di incasso dell'assegno e per elementi personali dell'imputato; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p. e art.1 d.lgs.150/202); 5) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione di pena (artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: il primo motivo è privo di interesse (la citazione della parte civile Pietrobon non avrebbe procurato vantaggio all'imputato); i motivi di fatto sono aspecifici e reiterativi e dunque non sono sindacabili in Cassazione, essendo fondata la valutazione probatoria dei giudici di merito; la richiesta di ritenere l'ipotesi attenuata è manifestamente infondata alla luce della motivazione del giudice di primo grado richiamata dalla Corte d'appello; la questione della causa di non punibilità per tenuità non poteva essere sollevata in cassazione perché non proposta in appello; il motivo sulle attenuanti generiche è aspecifico e non contempla rilievi idonei a scalfire la valutazione dei giudici di merito. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese del procedimento e condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di €3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato sulla base della valutazione probatoria operata in primo e secondo grado

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiesta di nullità per mancata notifica del decreto di citazione della parte civile: la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse perché l'eventuale citazione non avrebbe arrecato vantaggio processuale al ricorrente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti della censura relativa alla valutazione delle prove; la Cassazione sottolinea che non è luogo per una nuova valutazione di merito

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel motivo sulla valutazione della prova e sull'onere della prova; la Corte ha qualificato il motivo come aspecifico perché mira a rivedere la valutazione di merito

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la questione non poteva essere sollevata in cassazione se non proposta in appello e comunque i giudici di merito hanno motivato il diniego per la gravità e la pericolosità della condotta

  • art. 1 d.lgs. 150/202

    Richiamato insieme all'art. 131-bis; usato dal ricorrente per sostenere la non punibilità, ma la Corte l'ha ritenuto motivazione generica e tardiva

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/generiche: la Corte ha ritenuto il motivo relativo alle attenuanti generiche aspecifico perché non ha contestato sufficientemente la valutazione motivazionale dei giudici di merito

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio di devoluzione delle questioni all'appello: la Cassazione ricorda che non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile condanna alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per comminare €3.000 al ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o della prova: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle risultanze probatorie sono aspecifici e inammissibili
  • Per essere ammesso un motivo basato su nullità per mancata notifica occorre che la censura possa effettivamente arrecare un vantaggio processuale al ricorrente (interesse all'impugnazione)
  • La contestazione di un'inversione dell'onere della prova deve dimostrare un errore giuridico concreto nella valutazione probatoria, non solo una diversa interpretazione alternativa dei fatti
  • Le questioni nuove (es. applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità) devono essere sollevate in appello; se introdotte solo in cassazione risultano precluse salvo ipotesi di rilevabilità d'ufficio
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con il richiamo alla personalità criminale e ai precedenti: la Cassazione richiede solo che il giudice di merito indichi i criteri decisivi, non che esamini esaustivamente tutti gli elementi favorevoli
  • Un ricorso infondato o proposto con colpa può comportare la condanna alle spese e una sanzione alla cassa delle ammende

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