Cassazione Penale, Sentenza n. 44815/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (art. 648 c.p., ricettazione: 2 anni di reclusione e €600 di multa) con più motivi: 1) nullità per mancata notifica del decreto di citazione della parte civile Pietrobon (violazione art. 178 c.p.p.); 2) censura sulla valutazione probatoria e sulla presunta consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno, con denuncia di inversione dell'onere della prova (richiamo a artt. 192, 546 c.p.p. e 648 c.p.); 3) mancata riqualificazione nella forma attenuata della ricettazione per presunta impossibilità di incasso dell'assegno e per elementi personali dell'imputato; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p. e art.1 d.lgs.150/202); 5) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione di pena (artt. 132 e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: il primo motivo è privo di interesse (la citazione della parte civile Pietrobon non avrebbe procurato vantaggio all'imputato); i motivi di fatto sono aspecifici e reiterativi e dunque non sono sindacabili in Cassazione, essendo fondata la valutazione probatoria dei giudici di merito; la richiesta di ritenere l'ipotesi attenuata è manifestamente infondata alla luce della motivazione del giudice di primo grado richiamata dalla Corte d'appello; la questione della causa di non punibilità per tenuità non poteva essere sollevata in cassazione perché non proposta in appello; il motivo sulle attenuanti generiche è aspecifico e non contempla rilievi idonei a scalfire la valutazione dei giudici di merito. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese del procedimento e condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di €3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato sulla base della valutazione probatoria operata in primo e secondo grado
art. 178 cod. proc. pen.
Richiesta di nullità per mancata notifica del decreto di citazione della parte civile: la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse perché l'eventuale citazione non avrebbe arrecato vantaggio processuale al ricorrente
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama i limiti della censura relativa alla valutazione delle prove; la Cassazione sottolinea che non è luogo per una nuova valutazione di merito
art. 546 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel motivo sulla valutazione della prova e sull'onere della prova; la Corte ha qualificato il motivo come aspecifico perché mira a rivedere la valutazione di merito
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la questione non poteva essere sollevata in cassazione se non proposta in appello e comunque i giudici di merito hanno motivato il diniego per la gravità e la pericolosità della condotta
art. 1 d.lgs. 150/202
Richiamato insieme all'art. 131-bis; usato dal ricorrente per sostenere la non punibilità, ma la Corte l'ha ritenuto motivazione generica e tardiva
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/generiche: la Corte ha ritenuto il motivo relativo alle attenuanti generiche aspecifico perché non ha contestato sufficientemente la valutazione motivazionale dei giudici di merito
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Principio di devoluzione delle questioni all'appello: la Cassazione ricorda che non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibile condanna alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per comminare €3.000 al ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o della prova: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle risultanze probatorie sono aspecifici e inammissibili
- Per essere ammesso un motivo basato su nullità per mancata notifica occorre che la censura possa effettivamente arrecare un vantaggio processuale al ricorrente (interesse all'impugnazione)
- La contestazione di un'inversione dell'onere della prova deve dimostrare un errore giuridico concreto nella valutazione probatoria, non solo una diversa interpretazione alternativa dei fatti
- Le questioni nuove (es. applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità) devono essere sollevate in appello; se introdotte solo in cassazione risultano precluse salvo ipotesi di rilevabilità d'ufficio
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con il richiamo alla personalità criminale e ai precedenti: la Cassazione richiede solo che il giudice di merito indichi i criteri decisivi, non che esamini esaustivamente tutti gli elementi favorevoli
- Un ricorso infondato o proposto con colpa può comportare la condanna alle spese e una sanzione alla cassa delle ammende
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