Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36552/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione per la qualificazione di Marotto come amministratore di fatto della società H2OME ENGINEERING TECNOLOGY s.r.l., sostenendo che operava solo in forza di procura speciale e non curava la gestione amministrativa, contabile e organizzativa; (2) vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (dolo iniziale) delle truffe contestate ai capi 3-7, con la censura che i lavori avviati non furono completati per cause indipendenti dalla sua volontà e quindi mancava il dolo necessario per la truffa. Il Procuratore Generale ha altresì chiesto annullamento limitatamente ai capi 3,4 e 7 per remissione di querela e rigetto nel resto, con rinvio per rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato: estinti per remissione di querela i reati indicati ai capi 3), 4) e 7) e li ha annullati senza rinvio; estinti per prescrizione i reati indicati ai capi 5) e 6) e la sentenza di appello annullata senza effetti penali per questi capi, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per le relative questioni civili. Ha rigettato il resto del ricorso, ritenendo infondato il motivo relativo alla qualifica di amministratore di fatto. In conseguenza dell'estinzione/annullamento di alcuni capi sono stati eliminati gli aumenti di pena ad essi riferiti e la pena complessiva rideterminata da 5 anni e 8 mesi a 4 anni e 6 mesi di reclusione; confermata l'applicazione delle pene accessorie ai sensi dell'art. 216 legge fall. per sette anni e disposta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 cod. pen. Sono state altresì eliminate le statuizioni civili in favore della curatela del fallimento H2OME ET s.r.l. e poste a carico del ricorrente le spese processuali relative ai reati estinti per remissione (capi 3,4,7).

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    Usata per spiegare che l'amministratore di fatto assume i doveri dell'amministratore di diritto quando risultano indici di inserimento organico e funzioni direttive; la Corte ha applicato questo principio per valutare la responsabilità penale di Marotto.

  • art. 40, secondo comma, cod. pen.

    Riferita alla responsabilità per omissione colposa: la Corte ha ricordato che l'amministratore di fatto può essere ritenuto penalmente responsabile anche per inerzia colpevole in relazione a comportamenti addebitabili.

  • art. 152 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estinzione del reato per remissione di querela: applicata per dichiarare estinti e annullare senza rinvio i reati procedibili a querela (capi 3,4,7).

  • art. 172 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: applicata per dichiarare estinti i reati contestati ai capi 5 e 6, con conseguente annullamento della sentenza per quegli addebiti e rinvio delle questioni civili al giudice civile competente.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato come base per rinviare al giudice civile competente per valore in grado d'appello dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 29 cod. pen.

    Norma sulle pene accessorie: la Corte ha disposto l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici in coordinamento con la rideterminazione della pena principale.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamata per confermare l'applicazione delle pene accessorie previste dalla normativa fallimentare (durata sette anni) connesse alle condanne penali rimanenti.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicata per disporre che le spese processuali relative ai reati estinti per remissione di querela siano a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione di "amministratore di fatto" non dipende esclusivamente dal possesso di una procura ad negotia: occorre valutare la reale e continuativa attività gestionale e i rapporti con clienti, fornitori, dipendenti e altri settori dell'impresa.
  • La prova della posizione di amministratore di fatto è valutazione di fatto dei giudici di merito e è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della correttezza logico-argomentativa; una motivazione sintetica ma congrua è sufficiente.
  • La remissione della querela estingue i delitti procedibili a querela (art. 152 c.p.) e comporta l'annullamento senza rinvio delle sentenze solo rispetto a quei capi.
  • La prescrizione estingue il reato e, una volta dichiarata, impedisce ulteriori pronunce penali sulla materia; le questioni patrimoniali eventualmente connesse devono essere devolute al giudice civile, se necessario per valore.
  • Quando alcuni capi vengono estinti o annullati, il giudice deve rideterminare la pena complessiva, detraendo gli aumenti riferiti ai capi estinti e riconsiderando l'applicazione delle pene accessorie conseguenti.
  • La revoca della costituzione di parte civile o la perdita dell'interesse della parte civile comporta l'eliminazione delle statuizioni civili favorevoli in sentenza penale.
  • Le spese processuali relative a reati estinti per remissione di querela possono essere poste a carico del ricorrente; è importante considerare anche l'effetto sul regime delle responsabilità civili e sulla competenza nel prosieguo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.